L'intervento dell'Anac
L’Anac interviene sulla materia delle inconferibilità della carica di amministratore di una società a partecipazione pubblica con la Delibera numero 208 del 13 marzo 2019 (relativa all'accertamento di una situazione di inconvertibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 in riferimento all'incarico di Amministratore unico (….) al Presidente di (….)).
Il caso
Il fatto che interessa in questa sede attiene alla nomina di amministratore di una società controllata da altra società di cui il nominato era esso presidente del consiglio di amministratore e come rilevato dalla delibera: “Omissis, mantenendo la carica di Presidente del CdA della omissis, ha assunto l’incarico di Amministratore Unico della società omissis (di seguito omissis), di cui la omissis è socio unico”.
L'indagine dell'Autorità
L’Autorità approccia l’argomento in punto di diritto attraverso:
- Un’indagine delle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs n. 175/ 2016 e s.m.i. “TUSPP”) affermando: “ Preliminarmente, in riferimento al d.lgs n. 175/2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, occorre richiamare l’art. 11 c. 14 del d.lgs 175/2016, a tenore del quale: “Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”, su cui A.N.A.C. esercita l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. f) della legge n. 190/2012. Poiché, dunque, le disposizioni di cui al d.lgs n. 39/2013 restano valide per espressa volontà del legislatore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, occorre verificare l’applicabilità di taluna delle fattispecie di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 al caso di specie.”
- Un’indagine della portata dell’art. 7 comma 2 lett. d) del D.lgs 39/2013 che ravvisa un’ipotesi di inconferibilità per “coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) (…); b) (…);
c) (…); d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”. E sul punto