Una breve analisi di alcuni aspetti della riforma sulla crisi d’impresa, tra i quali l’entrata in vigore della novità introdotta dal legislatore, l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure della crisi di impresa e i requisiti di iscrizione all’albo.
Il CNDCEC ha emanato una circolare in cui si sofferma su alcuni aspetti della riforma sulla crisi d’impresa, tra i quali l’entrata in vigore della novità introdotta dal legislatore, l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure della crisi di impresa e i requisiti di iscrizione all’albo
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC – ha emanato la circolare pubblicata sul sito il 14 marzo 2019, recante il titolo “Codice della crisi e disciplina transitoria”, in cui si sofferma su alcuni aspetti della riforma sulla crisi d’impresa, che si è concretizzata con la pubblicazione, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n.38 del 14-02-2019 – Suppl. Ordinario n. 6).
Vediamo di analizzare, pertanto, alcuni aspetti della circolare in commento.
I principali aspetti innovatrici della riforma del Codice della Crisi
Le principali novità sulla base delle modifiche introdotte dal legislatore e dei vari dossier esplicativi pubblicati dall’Ufficio studi della Camera e del Senato (con particolare riferimento a quello del 26 novembre 2018) che hanno accompagnato il lungo iter di approvazione della riforma della Codice della Crisi sono i seguenti :
- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà, infatti, essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di “allerta” finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposit