INDICE DEGLI ARGOMENTI
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Introduzione
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Regime forfetario “allargato”: la circolare delle Entrate
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Requisiti
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Cause ostative
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Passaggio dal regime semplificato al regime forfetario
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Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario
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Disapplicazione per legge e a seguito di accertamento
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Determinazione del reddito imponibile
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Nuovo forfetario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita Iva
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Tabella riassuntiva
La normativa vieta l’applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la contemporanea presenza dei seguenti elementi:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
- dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
In relazione al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in s.r.l. opera, assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare, sulla base di quanto si dirà infra, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.
Questi dei chiarimenti salienti contenuti nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 diffusa dall’Agenzia delle entrate sul cd. regime forfetario “allargato”.
Dunque, a parere dell’Amministrazione finanziaria, per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
- “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.
Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata perché risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile.
Il controllo indiretto è specificato al secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile, secondo cui: “Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.
Nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, secondo cui: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente che applica il regime forfetario detiene una partecipazione pari al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente), perché risulta integrato il combinato disposto di cui al primo comma, numero 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile.
La lettera d) in esame richiede, inoltre