La normativa vieta l’applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una delle condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare (o permanere) nel regime forfetario.
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CONSULTA QUI LA NOSTRA SEZIONE DEDICATA AL REGIME FORFETTARIO[/caption]
La normativa vieta l’applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la contemporanea presenza dei seguenti elementi:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
- dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
In relazione al momento in cui la causa ostativa riguard
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