La procura rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale consente la legittima proposizione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado se, in relazione a quest’ultimo momento, il soggetto perde la suddetta qualità. La sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che questa non venga revocata dal nuovo rappresentante legale
Principio
La procura[1] rilasciata dal soggetto che era rappresentante legale consente [2]la legittima proposizione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado se, in relazione a quest’ultimo momento, il soggetto perde la suddetta qualità.
E’ valida la procura rilasciata dal legale rappresentante di una società per gli atti compiuti dal procuratore successivamente al momento in cui il soggetto che l’ha conferita perde la suddetta qualità.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, non si era verificata una causa di estinzione dell’efficacia della procura rilasciata, la quale continua ad operare salvo che non venga revocata dal nuovo rappresentante legale, circostanza non avvenuta nella specie. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 25 gennaio 2019 n. 2183 .
Vicenda
Il giudice del gravame ha ritenuto fondata l’eccezione del fisco (parte appellante) di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto da un soggetto privo di legittimazione attiva non essendo lo stesso, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, il rappresentante legale della società. Esso ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società, in quanto proposto da un soggetto che era legale rappresentante della società al momento della sottoscrizione del mandato al difensore ma non lo era più quando venne presentato il ricorso.
Pronuncia
La società ha proposto ricorso in Cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado, da soggetto privo di legittimazione, non essendo, al momento della proposizione, rappresentante legale della società.
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in accoglimento del ricorso in cassazione della società e cassando con rinvio la pronuncia d’appello, hanno precisato che la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione dalla carica dell’organo che l’ha rilasciata, perché è atto dell’ente e non dell’organo stesso.
In particolare, la suprema Corte di Cassazione