E' possibile che i contribuenti ricevano, all'inizio dell'anno 2019, fatture riguardanti operazioni del precedente anno 2018. In tali ipotesi l’imposta sul valore aggiunto potrà essere considerata in detrazione con decorrenza dal mese di gennaio 2019 (non prima) fino al 30 aprile del 2020. Nonostante le predette operazioni si considerino effettuate nel corso del mese di dicembre dell’anno 2018, non sarà possibile far retroagire la detrazione, rispetto al mese di gennaio durante il quale la fattura di acquisto è stata ricevuta
Con la chiusura dell’anno 2018 i contribuenti potrebbero ricevere, durante i primi giorni del successivo anno 2019, le fatture riguardanti alcune operazioni la cui esigibilità del tributo si è verificata nell’anno precedente.
In tali ipotesi l’imposta sul valore aggiunto potrà essere considerata in detrazione con decorrenza dal mese di gennaio 2019 fino al 30 aprile del 2020.
Nonostante le predette operazioni si considerino effettuate, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, nel corso del mese di dicembre dell’anno 2018, non sarà possibile far retroagire la detrazione, rispetto al mese di gennaio durante il quale la fattura di acquisto è stata ricevuta.
L’Amministrazione finanziaria ha affrontato il problema dei limiti temporali e della decorrenza dell’esercizio del diritto alla detrazione con la Circ. n. 1/E del 2018. Secondo L’Agenzia delle entrate “L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norma interne (articoli 19,
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