La Cassazione affronta ancora una volta il tema della fiscalità indiretta del trust: con una recente ordinanza si occupa di imposta di donazione ma le conclusioni cui giunge possono essere estese anche alle imposte ipotecarie e catastali alla luce delle precisazioni che verranno di seguito fornite…
Introduzione
La recente ordinanza n. 31445 del 5 dicembre 2018 (udienza 7 novembre 2018) della Cassazione affronta ancora una volta il tema della fiscalità indiretta del trust. L’ordinanza ha ad oggetto l’imposta di donazione ma le conclusioni cui giunge possono essere estese anche alle imposte ipotecarie e catastali alla luce delle precisazioni che verranno di seguito fornite.
Il trust oggetto della sentenza era stato costituito da alcuni disponenti per far fronte a delle fideiussioni rilasciate. I beni vincolati in trust sarebbero stati destinati ai creditori in caso di insolvenza della società mentre sarebbero tornati ai disponenti nel caso in cui la società avesse onorato i propri debiti.
L’Ordinanza assume un particolare profilo di interesse in quanto ricostruisce il percorso tortuoso della giurisprudenza della Cassazione.
Le conclusioni appaiono interessanti in quanto, anche se in taluni passaggi forse non del tutto chiare, sembrano fare il punto sulla posizione della Cassazione, richiamando anche precedenti interventi e forniscono indicazioni anche in tema di trust familiare donatorio.
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Imposta di donazione nel Trust
L’iter logico proposto
L’ordinanza propone il seguente iter logico:
- valutare se l’istituto del trust può qualificarsi come un atto a titolo oneroso;
- valutare, una volta appurato che non si tratta di un atto a titolo oneroso, se l’imposta di donazione colpisce il passaggio dal disponente al trustee o dal trustee al beneficiario;
- valutare al riguardo i diversi orientamenti della Cassazione per prendere una specifica posizione.
La prima valutazione da fare attiene all’accertamento se l’atto istitutivo del trust sia annoverabile o meno tra gli atti onerosi, da tassarsi in misura proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9, allegata alla tariffa, parte 1, o tra gli atti a titolo gratuito, da tassarsi in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa.
La questione viene ormai data per pacifica: l’atto di trust non può qualificarsi come atto a titolo oneroso.
E’ stato già evidenziato in più occasioni che l’atto istitutivo di un trust non può essere annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico.
Infatti:
“Una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico, sia e soprattutto con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l’elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione “a contenuto patrimoniale”, ex art. 9 della tariffa, è l’onerosità”.
Viene evidenziato che:
“l’art. 9 della tariffa, parte 1, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purchè però si tratti di fattispecie onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale”.
Secondo i giudici:
“la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell’imposta. Rileva, in particolare, la disposizione contigua di cui alla lett. h) di tale ultima previsione, che, quanto appunto alle “prestazioni a contenuto patrimoniale”, indica come base imponibile l’ammontare “dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.
Secondo i giudici:
“ciò rappresenta dimostrazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, la prestazione “a contenuto patrimoniale” è la prestazione onerosa[1]”.
Si deve quindi concludere nel senso di ritenere che la disposizione di beni in trust non può essere vista come un atto a titolo oneroso.
Il secondo passaggio è quello di valutare se il presupposto impositivo, ai fini dell’imposta di donazione, emerga nel momento iniziale del passaggio dal disponente al trustee o in quello successivo dal trustee al beneficiario.
Sul punto i giudici evidenziano che “si assiste, all’interno di questa Sezione, ad un apparente contrasto di vedute”.
L’espressione potrebbe essere variamente interpretata. Si potrebbe pensare che i giudici della quinta sezione prendono atto che la Corte ha assunto nel tempo posizioni contraddittorie ma che la contraddizione è solo apparente in quanto sarà possibile ricondurre le varie visioni ad una linea comune.
Secondo una interpretaz