La Corte di Cassazione ha incidentalmente, ma altrettanto chiaramente, chiuso la questione sulla possibilità di difesa, per opera degli avvocati e innanzi le commissioni tributarie, dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Più precisamente il giudice di ultima istanza, nel rigettare una eccezione della parte contribuente, ha osservato che l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio, direttamente o mediante la struttura sovraordinata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica
Con la recente sent. n. 25625 del 15.10.2018 e soprattutto con una soluzione affermativa, la Corte di Cassazione ha incidentalmente, ma altrettanto chiaramente, chiuso la questione sulla possibilità di difesa – per opera degli avvocati e innanzi le commissioni tributarie – dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Più precisamente il giudice di ultima istanza, nel rigettare una eccezione della parte contribuente, ha osservato che la modifica apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2014, art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, ovvero l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio “direttamente o mediante la struttura sovraordinata”, prevista dalla citata disposizione, così come modificata, “non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo art. 12 D.Lgs.”.
Tale conclusione svilisce pertanto la teoria sviluppata da una minoritaria giurisprudenza di merito che riteneva vietata la difesa dell’esattore da parte degli avvocati tramite una singo