La problematica esaminata attiene alla posizione del fallito in qualità di soggetto potenzialmente leso dagli effetti degli accertamenti tributari relativi a periodi d’imposta precedenti la dichiarazione di fallimento e dunque alla propria legittimazione processuale al contenzioso tributario, distinta da quella della curatela.
Orbene, il contribuente, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento.
Solo in caso di inerzia degli organi fallimentari il fallito è eccezionalmente abilitato a esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 43 della legge fallimentare e 16 del Dpr 636/1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (articolo 24 della Costituzione, commi primo e secondo), del diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa.
Spetta al fallito che invochi la propria legittimazione sostitutiva, dimostrare che nella specie ne ricorrano le condizioni. Peraltro, il giudice delegato può autorizzare la curatela a non porre in essere alcuna attività in ordine alla impugnazione di una sentenza. In tal caso è inammissibile l’impugnazione proposta dal fallito avverso la sentenza sfavorevole al fallimento, non impugnata dal curatore, poiché il giudice delegato non ha autorizzato il curatore a impugnare e a proseguire il giudizio.
Sostituzione processuale del curatore
La dichiarazione di fallimento genera una serie di effetti giuridicamente rilevanti che caratterizzano la posizione giuridico-soggettiva del contribuente dichiarato fallito. Per quanto riguarda la legittimazione processuale di un soggetto incorso in una procedura concorsuale, l’articolo 43 della legge fallimentare stabilisce la “sostituzione processuale” del curatore per tutte le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale.
A norma del citato articolo 43, infatti, il fallito perde la legittimazione processuale attiva e passiva rispetto ai beni e ai diritti assoggettati a spossessamento; in sua vece, il curatore sta in giudizio per quanto attiene a tutte le controversie, anche in corso,