Il presente scritto prospetta il dubbio che, sgombrato il campo sulla possibilità di avanzare opposizione all’esecuzione nel procedimento di riscossione coattiva, potrebbe però rinvigorirsi il dubbio sulla giurisdizione relativa alle liti riguardanti i pignoramenti fondati su crediti erariali
Il presente scritto, nel riepilogare brevemente i contenuti di una sentenza della Corte Costituzionale che ha riguardato la parziale incostituzionalità dell’art 57 D. P. R. n. 602/1973, prospetta il dubbio che, sgombrato il campo sulla possibilità di avanzare opposizione all’esecuzione nel procedimento di riscossione coattiva, potrebbe però rinvigorirsi il dubbio sulla giurisdizione relativa alle liti riguardanti i pignoramenti fondati su crediti erariali.
Esigenze di esposizione impongono di avviare, pertanto, la trattazione proprio dall’intervento della Corte Costituzionale.
Corte Cost. n. 114/2018
Dopo anni in cui vi erano state ampie rimostranze della dottrina, la Consulta ha recentemente e ha aperto spiragli alla difesa del contribuente sulla opposizione alla esecuzione della riscossione coattiva.
Ciò è avvenuto grazie alla questione sollevata, in via tra loro separata, dai Tribunali di Sulmona e Trieste, nell’ambito di giudizi di esecuzione nel corso dei quali era emersa la dubbia legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevede(va) l’inammissibilità delle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni[1], nonché delle opposizioni di cui all’art. 617 c. p. c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.
Come accennato, il Giudice delle Leggi (Corte cost. 31 maggio, 2018, n. 114) – rilevando il caso di una vera e propria privazione di ogni tutela del contribuente – dichiarava (appunto)