Il presente scritto, nel riepilogare brevemente i contenuti di una sentenza della Corte Costituzionale che ha riguardato la parziale incostituzionalità dell’art 57 D. P. R. n. 602/1973, prospetta il dubbio che, sgombrato il campo sulla possibilità di avanzare opposizione all’esecuzione nel procedimento di riscossione coattiva, potrebbe però rinvigorirsi il dubbio sulla giurisdizione relativa alle liti riguardanti i pignoramenti fondati su crediti erariali.
Esigenze di esposizione impongono di avviare, pertanto, la trattazione proprio dall’intervento della Corte Costituzionale.
Corte Cost. n. 114/2018
Dopo anni in cui vi erano state ampie rimostranze della dottrina, la Consulta ha recentemente e ha aperto spiragli alla difesa del contribuente sulla opposizione alla esecuzione della riscossione coattiva.
Ciò è avvenuto grazie alla questione sollevata, in via tra loro separata, dai Tribunali di Sulmona e Trieste, nell'ambito di giudizi di esecuzione nel corso dei quali era emersa la dubbia legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevede(va) l'inammissibilità delle opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni[1], nonché delle opposizioni di cui all'art. 617 c. p. c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.
Come accennato, il Giudice delle Leggi (Corte cost. 31 maggio, 2018, n. 114) – rilevando il caso di una vera e propria privazione di ogni tutela del contri