La Corte di Cassazione ha risolto, fornendo una soluzione negativa, la questione con la quale si invocava l’interruzione dei processi (in cui era, ed è, coinvolto l’esattore) in ragione dello scioglimento e della conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo Equitalia
La Corte di Cassazione – con la sent. n. 15003 dell’8.6.2018 – ha risolto, fornendo una soluzione negativa, la questione con la quale si invocava la interruzione dei processi (in cui era, ed è, coinvolto l’esattore) in ragione dello scioglimento e della conseguente cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione delle società del gruppo Equitalia disposta con D.L. n. 193 del 2016.
***
Il quadro normativo che ha distinto il passaggio da Equitalia all’ Agenzia-Entrate-Riscossione
Il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1, prevede che: “A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione….”
Il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 2, dispone che: “dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle Entrate di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3“.
Il