Nel presente intervento illustriamo come, in tema di trust, si stia delineando un chiaro orientamento della Cassazione volto a sostenere la tesi secondo cui il passaggio dei beni dal disponente al trustee, non configurandosi come un atto a contenuto patrimoniale, non deve scontare le imposte di registro o di donazione in misura proporzionale
Imposte dirette del Trust – Introduzione
In questo periodo stiamo assistendo ad un proliferare di sentenze della Cassazione in tema di imposizione indiretta del Trust.
In un precedente intervento abbiamo dato contezza della sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018 dove i giudici mostrano di scostarsi dalla linea interpretativa proposta nella oramai famosa Cassazione n. 21614/2016. La Suprema Corte, tuttavia, non ripudia il precedente intervento.
Questa sentenza deve essere valutata alla stregua di una leggera sbavatura, di una scossa di assestamento verso una interpretazione che, non solo richiama e si adegua alla sentenza n. 21614/2016, ma riconduce ad unicum l’interpretazione sulle indirette del trust, sia che si tratti di imposta di registro, sia che si tratti di imposta di donazione, creando quindi un continuum tra regime ante D.L. 262/2006 e regime successivo.
La coerenza con le vecchie ordinanze
La recente sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018 (ud 4 maggio 2018)
In un recente intervento abbiamo illustrato la sentenza in oggetto dove la Cassazione ha mostrato di scostarsi dal suo nuovo orientamento della sentenza n. 21.614/2016, ritenendo che si debba sostenere la tesi delle Ordinanze del 2015, con l’unica eccezione rappresentata dal fatto che l’imposta di donazione non è dovuta in ipotesi di trust autodichiarato[1].
Rinviando al precedente contributo per ulteriori approfondimenti, segnaliamo in questa sede come la Corte evidenzi l’esistenza di tre possibili tesi, che proponiamo nella successiva tabella, sostenendo di fare propria la seconda[2].
Tabella n. 1 – le tre tesi richiamate della sentenza n. 13626/2018 |
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Tesi 1 |
L’atto istitutivo di un trust non può essere annoverato tra gli altri atti a titolo oneroso. |
Cass. 975/2018; Cass. 25.478/2015 |
Tesi 2 |
E’ istituita una autonoma imposta che si calcola come l’imposta di donazione e che colpisce la creazione dei vincoli |
Cass. 3737/2015 |
Tesi 3 |
Non esiste una autonoma imposta sui vincoli. |
Cass. 21.614/2016 |
E’ stato rilevato in dottrina come la sentenza abbia il pregio di fare salvi da imposta i vincoli di destinazione autodichiarati come il fondo patrimoniale[3].
Si tratta, ad ogni buon conto, di una tesi isolata e peraltro non del tutto in conflitto con quello che possiamo definire un vero e proprio orientamento della Cassazione.
La conferma delle vecchie tesi
Sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018 (ud. 3 maggio 2018) della Cassazione
La sentenza ha ad oggetto il ricorso presentato dai disponen