In caso di ricorso presentato con modalità cartacea la parte resistente (Agenzia delle Entrate) non può costituirsi telematicamente, pena l’illegittimità della stessa. Qualora il giudizio venga introdotto con ricorso cartaceo, la scelta del contribuente impone al convenuto di costituirsi mediante deposito delle controdeduzioni in segreteria del proprio fascicolo cartaceo
In caso di ricorso presentato con modalità cartacea la parte resistente (Agenzia delle Entrate) non può costituirsi telematicamente pena l’illegittimità della stessa. Qualora il giudizio venga introdotto con ricorso cartaceo, la scelta del contribuente impone al convenuto di costituirsi mediante deposito delle controdeduzioni in segreteria del proprio fascicolo cartaceo (CTP Latina n. 268/2018).
Processo Tributario Telematico: quadro normativo
Il Decreto Direttoriale 4 agosto 2015 (G.U. n. 184 del 18/08/2015) ha stabilito le regole tecniche riguardanti il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio nel processo tributario con modalità telematiche, previa notifica a mezzo PEC che, introdotto nel dicembre 2015 presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Toscana ed Umbria, è stato esteso a tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Tale decreto ha reso di fatto operativo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale n. 163/2013, avente ad oggetto il Regolamento in materia di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
Il D.M, in particolare, contiene le regole tecnico-operative concernenti la registrazione al Sigit (sistema informativo della giustizia tributaria), le notificazioni e comunicazioni, la costituzione in giudizio, formazione e consultazione del fascicolo, il deposito degli atti e il pagamento del contributo unificato tributario, da eseguirsi secondo le disposizioni contenu