Deve ritenersi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice
La sentenza di appello che si limita ad affermare la propria condivisione della decisione di primo grado è nulla.
Deve ritenersi nulla, infatti, la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice (Cass. n. 10394/2018).
Normativa di riferimento
Ai fini della motivazione della sentenza valgono anche in campo tributario le disposizioni della disciplina civilistica e delle norme costituzionali.
Al riguardo, l’art. 111 Cost. stabilisce che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Nel rispetto di tale norma il codice di procedura civile richiede che la decisione contenga la succinta esposizione «dei motivi in fatto e in diritto della decisione» e che l’ordinanza sia «succintamente motivata» (art. 132, 134).
Per quanto attiene il decr