La nozione fiscale di permuta è ampia e può creare dubbi sulla gestione IVA: in questo articolo analizziamo come la permuta va gestita nei casi di split payment e reverse charge.
Le operazioni permutative sono disciplinate ai fini Iva dall’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette autonomamente ad imposta.
Il legislatore fiscale ha così derogato alla nozione di permuta ai fini civilistici di cui agli articoli 1555 e seguenti. Secondo il codice civile la permuta è un unicum.
La nozione di permuta
In realtà la nozione fiscale di permuta è ancor più ampia.
Infatti, non solo il trattamento ai fini IVA, riservato al trasferimento di ciascun bene o diritto, è distinto l’uno dall’altro, ma si considera riconducibile nella disciplina, di cui all’art. 11, anche al trasferimento di beni “contro” prestazioni di servizi.
Se la base imponibile delle operazioni, determinata secondo i criteri previsti dall’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 sarà coincidente, non sorgerà l’esigenza di alcun conguaglio, Ciò a condizione che anche le aliquote applicabili siano le stesse.
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