Il nodo della detraibilità IVA legato alle fatture e alle note di credito

In vista della scadenza della dichiarazione IVA segnaliamo alcune valutazioni da fare in tema di detraibilità su operazioni venute meno in tutto o in parte nel 2017, quelle che ad esempio generano le note di credito

La scadenza della dichiarazione annuale IVA coincide con il termine ultimo entro il quale il fornitore può esercitare il proprio diritto al recupero dell’IVA assolta su operazioni venute meno in tutto o in parte nel 2017.

Purtroppo però l’operazione non è sempre possibile. È, infatti, necessario verificare, in via preventiva, se la variazione sia determinata in base alle disposizioni di cui al comma 2 o 3 dell’articolo 26 della Legge IVA. Nel dettaglio, il comma 2 del richiamato articolo 26 prevede espressamente che, ai sensi dell’articolo 19, il cedente/prestatore può portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione; l’esercizio di tale diritto avviene attraverso la registrazione nel registro acquisti oppure in rettifica in quello vendite del documento fiscale.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire in precedenti approfondimenti, il D.L. n. 50/2017 ha ridotto il termine ultimo alla dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è esigibile, il che significa nell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Di conseguenza il 30 aprile rappresenta il termine ultimo per recuperare l’IVA relativa alle variazioni in diminuzione.

Ovviamente in tale computo non si devono ritenere comprese tutte le fattispecie; sono infatti soggette a tale trattamento solo le rettifiche derivanti da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento, anche parziale, a causa di:

  • procedure concorsuali;
  • procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
  • accordo di ristrutturazione omologato ex articolo 182-bis;
  • piano attestato pubblicato al Registro Imprese ex articolo 67, comma 3-d), della Legge fallimentare;
  • applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

A dire il vero sul tema l’Amministrazione, nell’occasione della C.M. n. 1/E/2018, non ha chiarito, con riferimento all’anno di detrazione dell’imposta, se il diritto sorge nel momento dell’emissione della nota di accredito, ovvero nel momento di esigibilità dell’imposta.

Si è, infatti, ancora nel dubbio se, nel caso di una nota di variazione relativa al 2017, emessa in data successiva al 30 aprile 2018, la detrazione sia ancora possibile.

Condivisibile appare l’impostazione ipotizzata nella Nota congiunta da ANC e Confimi Industria, attraverso la quale è stato affermato che, in questi casi, l’IVA può essere detratta nell’anno di emissione della variazione, senza la necessità di rettificare l’importo dell’IVA detraibile attraverso la dichiarazione annuale.

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Più semplice invece il trattamento degli accrediti i quali sono chiaramente regolati dal comma 3 del richiamato articolo 26. Tale norma, infatti, non fa alcun riferimento all’articolo 19 (come invece accade per il comma 2), e fissa anzi – in maniera peraltro inequivocabile – un termine massimo che non può andare oltre l’anno dall’operazione originaria.

Di conseguenza, nel caso di un reso merce effettuato il 30 marzo 2018 relativo ad una cessione effettuata il 30 di aprile 2017, la nota con recupero dell’IVA può essere emessa al più tardi entro il 30 aprile 2018.

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18 aprile 2018

Gianfranco Costa e Alessandro Tatone

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