In caso di omissioni formali da parte del cedente, il cessionario ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti?
Una società identificata in Romania ometteva presentare le dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre del 2011 ed al primo trimestre del 2012, il che aveva comportato l’annullamento della sua identificazione ai fini dell’IVA a partire dal 1° agosto 2012.
La società aveva continuato ad emettere fatture, comprensive di IVA, senza procedere alle relative dichiarazioni per tutto il periodo 1 agosto 2012-31 luglio 2013.
Solo il 30 gennaio 2014 essa depositava le dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre del 2011, nonché al primo ed al secondo trimestre del 2012.
In seguito ad un controllo fiscale effettuato nel 2015, l’amministrazione finanziaria rumena procedeva a richiedere il versamento dell’IVA percepita nel periodo durante il quale non era identificata, negando la detrazione dell’Iva pagata nel medesimo periodo.
Ancora una volta, a distanza di pochi mesi[1], la Corte torna a pronunciarsi un caso legato alla normativa rumena[2] in base al quale l’autorità fiscale può “annullare” l’identificazione ai fini Iva se nel corso di un semestre civile non viene depositata alcuna dichiarazione IVA
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In via pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva, alla Corte di Giustizia, se la direttiva 2006/112, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, che consente all’amministrazione fiscale di negare ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA nel caso in cui la sua identificaz