Rottamazione bis: gli aggiornamenti post conversione

proponiamo una rassegna delle novità che riguardano la rottamazione bis dopo la conversione del decreto: l’estensione al 2017, la proroga per i pagamenti delle rate e le altre novità

Il D.L. n. 148/2017 (collegato alla legge di Bilancio 2018) ha riaperto la via alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti introdotta dall’art. 6, del D.L. n. 193/2016 che ha riscosso un importante successo nella platea dei contribuenti comportando, alla data del 31 luglio 2017, l’afflusso di cifre importanti nelle casse dello Stato.

La norma originaria

L’articolo 6, del decreto-legge n. 193 del 2016, ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
Aderendo alla procedura al contribuente è stato consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.
Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è stato dilazionato in rate nel corso del 2017 e del 2018.
A tal fine era stato fissato il termine del 21 aprile 2017 (in luogo dell’originario 31 marzo 2017, per effetto della modifica apportata dall’articolo 11, comma 10, lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) per la presentazione della dichiarazione con cui il contribuente aveva manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata .

L’agente della riscossione aveva comunicato gli importi dovuti a ciascun contribuente entro il 15 giugno 2017 e aveva fornito ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili .
La scadenza delle singole rate è stata fissata:
a) per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l’anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.
L’agente della riscossione inoltre aveva avvisato il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultava non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi .
La procedura era stata estesa, a specifiche condizioni, ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione.
Resta comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata nel caso di mancato inesatto pagamento: tale deroga ha operato per i carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che fossero trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

La modifica alla rottamazione bis

Il legislatore, con il D.L. n. 148/2017, consente la rimessione in termini dei soggetti che, pur avendo aderito alla precedente edizione della definizione agevolata dei ruoli, non hanno provveduto al versamento delle prime due rate, rispettivamente in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017. Questi soggetti devono effettuare il versamento delle rate non pagate entro il 7 dicembre 2017, data entro la quale sono tenuti anche al versamento della terza rata del 2017, in scadenza il 30 novembre.

In sostanza l’articolo 1, del provvedimento in commento, dispone:
– la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessarie per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, (definizione 2016, disciplinata dall’articolo 6, del decreto-legge n. 193 del 2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018;
– alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018;
– riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016;
– permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. definizione agevolata 2017);
– riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi – compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute;
– estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale .

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La proroga dei termini di pagamento delle rate

Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento è prorogato dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui è possibile dilazionare i pagamenti necessari per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.
Per effetto delle norme in commento è, dunque, possibile perfezionare la definizione agevolata dei carichi pendenti relativa al periodo 2000-2016 anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre 2017 non sono state tempestivamente versate, purché il pagamento delle stesse sia effettuato entro il 7 dicembre 2017.
Si posticipa, inoltre, al luglio del 2018 il termine per il pagamento della rata che scade nel mese di aprile dello stesso anno 2018.

Estensione della definizione agevolata

Per effetto delle modifiche al D.L. 148/2017 è consentito di estinguere:
– con una norma innovativa rispetto al testo originario del provvedimento, i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016;
– i debiti relativi ai carichi affidati nel periodo 2000-2016, compresi nei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso al beneficio, esclusivamente in quanto non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
– i carichi affidati nel 2017, e più precisamente quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017.

Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Disciplina a carico dell’agente della riscossione

E’ modificata la disciplina degli adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Quest’ultimo comunica al debitore:

– per posta ordinaria ed entro il 31 marzo 2018, i carichi relativi all’anno 2017 per cui non risultano ancora notificati la cartella di pagamento, ovvero l’avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi, ovvero ancora l’avviso di addebito di crediti contributivi (comunicazione di cui all’articolo 6, comma 3-ter del decreto-legge n. 193 del 2016);

– entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Sono, altresì, modificati gli adempimenti dell’agente della riscossione e del debitore con riferimento ai soli carichi affidati nel periodo 2000-2016, ove dilazionati.
In particolare, sono disciplinate le comunicazioni da effettuarsi per i carichi per i quali non è stata presentata la dichiarazione, che sono compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, e per i quali il debitore non ha pagato tempestivamente tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.
Sono disciplinate le comunicazioni relative ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore è stato escluso dal beneficio della dilazione 2016, in quanto non ha pagato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.

In tali ipotesi l’agente della riscossione deve comunicare:
– entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate ;
– entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il debitore deve pagare :
– se sceglie il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata entro il 30 giugno 2018 ;
– se sceglie la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare, che scadono nell’ottobre e nel novembre 2018, l’80 per cento del dovuto; entro febbraio 2019, il restante 20 per cento.

Carichi non inclusi nei piani di dilazione

Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), con riferimento all’estensione della definizione agevolata, si considera rateizzabile anche il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata, nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Gli effetti della presentazione della dichiarazione

Gli effetti della presentazione della dichiarazione, prevedono:
– la sospensione del pagamento dei versamenti rateali che scadono dopo la presentazione della dichiarazione, se relativi a precedenti dilazioni in essere alla data della dichiarazione medesima, con riferimento ai carichi cui è estesa la definizione agevolata;
– la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Opera il divieto, per l’agente della riscossione, di intraprendere azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Definizione agevolata delle entrate anche tributarie delle regioni e degli enti locali

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova edizione della definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, delle regioni e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017.
Dalla rottamazione sono escluse le sanzioni.
Occorre prestazione attenzione poiché la definizione agevolata non è automatica: è infatti necessario un atto dell’ente locale o regionale che stabilisca, tra l’altro, il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata e i termini per presentare l’istanza.
In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148/2017), è stata introdotta la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, delle regioni e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
In sostanza si tratta di una ulteriore definizione delle ingiunzioni fiscali già disciplinata dall’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, richiamato nella nuova agevolazione.

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4 dicembre 2017

Federico Gavioli