Operazioni societarie: nuove opportunità per i commercialisti

nelle pieghe del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio si nasconde un’apertura a nuove attività per i Commercialisti: la facoltà di redigere gli atti di costituzione dell’impresa famigliare, trasformazione, fusione e scissione di società e gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda sotto forma di documenti informatici sottoscritti digitalmente… ma è una situazione da monitorare con attenzione

La Legge 6 agosto 2008, n. 133 (che ha convertito il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) già prevedeva all’art. 36, comma 1-bis, per gli  intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (ossia i dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) la facoltà di redigere gli atti di cessione di quote di S.r.l. (art. 2470 c.c.) e di occuparsi, oltre all’apposizione delle sottoscrizioni digitali, del deposito dell’atto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società.

Recentemente la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (collegato alla Legge di Bilancio 2018) che ha convertito, modificando ed integrando, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 36 della L. 133/2008 prevedendo che “tutti gli atti di natura fiscale  di  cui  agli  articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556  del  codice  civile,  possono  essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici”.

In sostanza viene attribuita ai predetti intermediari abilitati (ossia i dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti) la facoltà di redigere gli atti di costituzione dell’impresa famigliare, trasformazione, fusione e scissione di società e gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda sotto forma di  documenti informatici sottoscritti digitalmente. Tali atti dovranno poi essere depositati nel Registro delle Imprese e vi dovrà essere il versamento delle imposte, il tutto a cura dell’intermediario.

Resta tuttavia il dubbio inerente alla dicitura “atti di natura fiscale”, non risultando del tutto chiara l’intenzione del Legislatore. Ci si chiede infatti se la volontà di attribuire ai predetti soggetti abilitati la facoltà di redazione, concorrente a quella dei notai cui prima era affidata in modo esclusivo, sia limitata agli atti di natura fiscale o si riferisca indistintamente a tutte le tipologie di atti elencati.

Si tratterebbe di una nuova opportunità per i commercialisti per ampliare i servizi svolti nei confronti della clientela.

18 dicembre 2017

Maria Liso