La rottamazione delle ingiunzioni degli Enti locali

come accaduto per i ruoli affidati all’Agente di riscossione, la Legge di Bilancio 2018 prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata relativa alle ingiunzioni delle Regioni e degli Enti locali notificate entro il 16 ottobre 2017: vediamo le regole per tale particolare tipologia di rottamazione

Come accaduto per i ruoli affidati all’Agente di riscossione, la Legge di Bilancio 2018 prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata relativa alle ingiunzioni delle Regioni e degli Enti locali notificate entro il 16 ottobre 2017.

Anche in questo caso la rottamazione permette lo stralcio delle sanzioni e degli eventuali interessi di mora.

Per perfezionare la definizione è necessario un atto dell’Ente locale / regionale con il quale venga stabilito:

  1. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

  2. le modalità con cui il debitore manifesterà la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

  3. i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:

    1. il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento;

    2. la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciarvi;

  1. il termine entro il quale l’Ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare:

    1. delle somme dovute per la definizione agevolata;

    2. delle singole rate e la scadenza delle stesse.

In assenza di un’apposita deliberazione di questi Enti la definizione non può essere adottata; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 148/2017 infatti, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni sono tenuti a stabilire, qualora lo ritengano opportuno, le modalità con cui poter fruire della definizione agevolata dei propri atti.

In sostanza, vengono replicate tutte le disposizioni della precedente versione della rottamazione ad eccezione di quelle di cui al comma 1 dell’articolo 6-ter del D.L. n. 193/2016, nel quale era tra l’altro stabilito che gli Enti territoriali, entro 30 giorni, erano tenuti a dare notizia dell’adozione dell’atto che concede l’agevolazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Anche in questo caso, a seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato o carente versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate, la definizione non produce i propri effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

In ogni caso, i versamenti effettuati non saranno persi, ma acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Rispetto l’agevolazione in commento trovano applicazione anche i commi 10 e 11 dell’articolo 6, D.L. n. 193/2016, i quali stabiliscono rispettivamente che la definizione:

  1. non trova applicazione con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi a:

    1. risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, IVA riscossa all’importazione);

    2. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

    3. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

    4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

    5. altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli Enti previdenziali;

  1. trova applicazione con riferimento:

    1. alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada;

    2. agli interessi per ritardato pagamento.

 

4 dicembre 2017

Alessandro Tatone e Gianfranco Costa