Lo split payment e i dipendenti in trasferta, spese di albergo e ristorante

Lo split payment deve essere applicato anche alle spese riferibili ai lavoratori dipendenti in trasferta; vediamo i vari casi di intestazione della fattura

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateL’Agenzia delle entrate ha confermato con la Circolare n. 27/E del 2017 che lo split payment dovrà essere applicato anche allorquando le spese siano riferibili ai lavoratori dipendenti in trasferta.

Ciò a condizione che la fattura sia intestata direttamente alla società quotata, ovvero alla Pubblica amministrazione.

La società ha interesse a chiedere al lavoratore dipendente di prestare attenzione all’intestazione della fattura. Infatti, se il documento sarà intestato direttamente alla società datore di lavoro sarà possibile considerare correttamente in detrazione l’imposta sul valore aggiunto.

Il lavoratore dipendente in trasferta agisce nella qualità di commissionario con rappresentanza, spendendo il nome dell’impresa committente. In questo caso la fattura riporta l’intestazione dell’impresa con l’indicazione del nominativo del lavoratore dipendente.

L’indicazione del nominativo rappresenta una condizione al solo fine di verificare l’inerenza del costo, cioè la riconducibilità dello stesso nell’attività d’impresa.

In tal caso, spiega l’Agenzia,

“non dovrà essere pagata al fornitore l’IVA relativa all’operazione resa in favore del dipendente. La PA e Società, infatti, dovrà versare tale imposta all’Erario in luogo del fornitore secondo le modalità prescritte dalla disciplina della scissione dei pagamenti”.

 

L’intestazione della fattura alla società consentirà di considerare integralmente in detrazione l’Iva relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle spese alberghiere. Inoltre l’impresa potrà considerare integralmente in deduzione il costo ai fini delle imposte sui redditi, senza subire la limitazione della deduzione della spesa (ristoranti e spese alberghiere) nella misura del 75%.

L’art. 109, comma 5, del TUIR dispone che

“Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

E’ dunque prevista una deroga, quindi sono deducibili nella misura del 100%

“Le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa…”.

 

Invece se il documento è intestato esclusivamente al dipendente, non sarà possibile il recupero del tributo sotto forma di detrazione. In tale ipotesi le modalità di assolvimento dell’Iva saranno quelle ordinarie con l’esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso il dipendente agisce nella veste di commissionario senza rappresentanza.

In tale ipotesi la prestazione deve considerarsi resa direttamente nei confronti del lavoratore dipendente.

Ciò anche laddove al rientro della trasferta il lavoratore otterrà il rimborso analitico con l’esibizione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

E’ dunque evidente che se l’impresa o la Pubblica Amministrazione intendesse sottrarsi agli adempimenti collegati allo split payment, pagando, ad esempio, all’albergo utilizzato dal dipendente in trasferta, l’imposta sul valore aggiunto, dovrà avvertire il lavoratore dipendente di riportare sul documento solo il suo nominativo.

In questo caso il pagamento effettuato in favore della struttura alberghiera dovrà essere effettuato integralmente, ma la società perderà il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate è condivisibile anche se è fonte di complicazioni. L’albergo o il ristorante dovranno prestare attenzione nell’emissione della fattura che, ove intestata alla società o alla Pubblica Amministrazione, deve riportare la dicitura “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ex art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972.

Si tratta sicuramente di una complicazione per i predetti soggetti che solitamente assolvono l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale. In questo caso lo split payment non deve essere applicato, ma la società o la PA perdono il diritto alla detrazione del tributo.

28 novembre 2017

Nicola Forte