I controlli sul volume d'affari non congruo che nascono dallo spesometro

il fisco sta preparando una nuova tornata di lettere di segnalazioni di anomalie che nascono dallo spesometro annuale e che saranno destinate ai contribuenti con volume d’affari non congruo rispetto ai dati comunicati dalle controparti: si tratta di una delle prime applicazioni pratiche dello spesometro ai fini dei controlli fiscali

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateCon il provvedimento direttoriale n. 251544 dell’8.11.2017, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di fruizione, per contribuenti e Guardia di Finanza, delle informazioni che emergono dal confronto tra “il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.21, DL n.78/2010“.

I contribuenti potranno così regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, o in alternativa comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Premessa

Per favorire le comunicazioni tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente, permettere l’assolvimento degli obblighi tributari, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate, dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Il contribuente può, quindi, fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Il Provvedimento del 7 novembre 2017 stabilisce le modalità con cui l’Agenzia mette a disposizione del contribuente tali informazioni.

Il volume d’affari

Il volume d’affari è rappresentato dalla somma di tutte le cessioni e prestazioni in campo IVA effettuate e registrate al netto delle variazioni in diminuizione e dell’imposta addebitata al cliente. Questa grandezza si ricava dalla dichiarazione IVA.

Concorrono alla formazione del volume d’affari:

  • Tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato;

  • Le operazioni intracomunitarie;

  • Le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea;

  • Le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la fattura.

Non concorrono alla formazione del volume d’affari:

  • Le cessioni di beni ammortizzabili;

  • I passaggi interni tra contabilità separate;

  • Le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nel corso dell’anno.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate: sintesi

Il controllo del Fisco dopo la consegna della dichiarazione dei redditi è un’operazione abbastanza comune che di solito viene effettuata a campione. Se però dal controllo si rileva qualche anomalia, scatta il passaggio successivo ovvero l’accertamento.

Il controllo da parte del Fisco serve per verificare gli obblighi che siamo tenuti a rispettare: fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione, versamento.

La verifica può consistere nel controllo formale della dichiarazione che abbiamo presentato oppure in un controllo più approfondito basato sia sulla dichiarazione sia sui documenti allegati alla stessa. In alcuni casi il controllo può essere effettuato anche con ispezioni e verifiche nella nostra sede di lavoro. Quando questo avviene la Guardia di Finanza analizza le nostre scritture contabili, la documentazione emessa e ricevuta, gli estratti conto bancari.

Quando la fase di controllo evidenzia delle violazioni, scatta l’accertamento. A questo punto l’Amministrazione Finanziaria valuta l’imposta o la maggiore imposta dovuta, calcola i relativi interessi da pagare e ci comunica la sanzione amministrativa che dobbiamo versare. Esistono diverse modalità per realizzare concretamente la fase di accertamento.

In particolare, il Fisco può usare:

  • l’accertamento analitico

  • l’accertamento induttivo

  • l’accertamento basato sui conti correnti

  • l’accertamento sintetico in base agli indici di spesa

  • l’accertamento basato sui parametri

L’accertamento analitico ci può interessare se siamo obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Con questa procedura, il Fisco rettifica la nostra dichiarazione intervenendo sulle singole voci che formano il reddito imponibile (ricavi, plusvalenze, costi, compensi).

La rettifica può scaturire dal confronto tra la dichiarazione e la nostra contabilità, e scatta quando non abbiamo esattamente applicato le norme per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Con l’accertamento induttivo il Fisco determina il nostro reddito sulla base di dati e notizie raccolte, non considerando quindi i risultati della dichiarazione e delle scritture contabili.

L’accertamento induttivo si segue quando nella dichiarazione non abbiamo indicato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo non abbiamo tenuto, oppure abbiamo sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili obbligatorie le scritture contabili sono inattendibili nel loro complesso

L’Amministrazione finanziaria può richiederci una copia degli estratti conto dei nostri conti correnti bancari, ed eventualmente utilizzare i risultati delle verifiche svolte sui conti per effettuare l’accertamento induttivo o analitico.

Gli accertamenti bancari rappresentano quindi una facoltà (al pari di ispezioni, verifiche, questionari) con cui il Fisco può rettificare la nostra dichiarazione.

L’accertamento sintetico consente al Fisco di determinare il nostro reddito complessivo basandosi su beni e servizi acquistatati, spese per incrementi patrimoniali e altri indicatori.

Questa procedura si basa sul presupposto che chi acquista qualcosa abbia un reddito idoneo a sostenere la spesa.

L’accertamento sintetico può assumere due forme: il redditometro e l’incremento patrimoniale.

Nel primo caso, la disponibilità di un bene indica che chi lo possiede riesca anche a sostenere le spese per il suo mantenimento, e per questo motivo si tramuta in reddito. Per esempio una barca, un’auto di grossa cilindrata…

Nel secondo caso, la presunzione della disponibilità di un reddito si fonda sulla capacità di poter acquistare beni immobili. Per esempio se compriamo una casa, il Fisco presume che possediamo un reddito tale da poterci permettere di chiedere un mutuo in banca.

L’accertamento in base ai parametri può riguardarci se per la nostra attività non è stato approvato uno studio di settore, oppure lo studio di settore non si applica per effetto di una o più cause di inapplicabilità.

I parametri sono elementi che il Fisco utilizza per determinare il nostro volume d’affari.

In particolare, il Fisco stima i nostri ricavi basandosi sulle caratteristiche generali della nostra attività (in che settore operiamo, quanti concorrenti abbiamo, che tipologia di clientela serviamo…) e sulle modalità concrete di svolgimento del nostro lavoro (quanti dipendenti abbiamo, in quante sedi operiamo…)

Le comunicazioni dell’Agenzia

L’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso per incentivare i contribuenti ad autovalutare la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato. Questo per consentire agli uffici di dedicare maggiori risorse alle posizioni anomale che presentano irregolarità di “alto profilo

I nuovi avvisi indicheranno il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) e le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata Cassetto fiscale.

I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice atto;

d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo punto 2.2.

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni indicate sopra agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata Cassetto fiscale, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;

b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile
nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);

c) importo della somma delle operazioni relative a :

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;

d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);

e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);

g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

La nuova tornata di lettere di invito all’adempimento spontaneo arriva a seguito dell’incrocio dei dati dello spesometro annuale e delle dichiarazioni Iva.

Le lettere dell’Agenzia delle Entrate verranno inviate nel caso in cui dall’attività di controllo automatico risulti esser stato omesso, in tutto o parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Il possibile ravvedimento

Qualora i contribuenti dovessero riscontrare errori ed omissioni e concordare con l’Agenzia delle Entrate in merito alle incongruenze relative al volume d’affari dichiarato, sarà possibile regolarizzare la propria posizione fiscale con il ravvedimento operoso.

In tal caso sarà possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse e la regolarizzazione.

Resta ferma la possibilità per il contribuente titolare di partita Iva di chiedere informazioni o comunicare eventuali elementi non conosciuti all’Agenzia delle Entrate anche tramite intermediari abilitati.

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

29 novembre 2017

Maria Benedetto