Obbligo di formazione continua per i revisori legali

la formazione per i revisori legali è un nuovo obbligo poco gradito a chi deve ottemperare, tuttavia si tratta di un’opportunità per ripassare bene le tecniche di revisione: la revisione legale può rappresentare un nuovo ambito di lavoro per i commercialisti; ecco un utile ripasso delle regole per la formazione del triennio 2017 – 2019

La normativa nazionale e, in particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro dei revisori legali l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale.

La formazione continua dei revisori consiste nella partecipazione ai programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e l’attività formativa può essere svolta attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso organismi convenzionati, ovvero attraverso la partecipazione ad attività poste in essere da soggetti pubblici o privati previamente accreditati dal MEF.

L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

 

Novità legislativa

Come noto nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 135, emanato in attuazione della direttiva 2014/56/UE con la quale sono state modificate le norme previste dalla precedente direttiva 2006/43/CE.

Il D. Lgs in questione modifica ed arricchisce in modo rilevante il D.Lgs. n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Il Decreto, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 5 agosto 2016, aggiorna, tra le altre, le regole sulla formazione del revisore legale dei conti.

In particolare l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto per tutti i revisori legali iscritti al registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale.

La formazione continua costituisce un obbligo generalizzato per tutti coloro che esercitano attività professionali.

Per quanto riguarda la revisione legale dei conti e dei conti consolidati, la direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, demanda alla formazione continua il compito di assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di coloro che svolgono incarichi di revisione, contribuendo in tal modo all’elevata qualità della revisione dei bilanci.

 

 

Nuove regole per la formazione continua

L’adempimento dell’obbligo formativo, introdotto dal D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 135, è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

 

CREDITI OBBLIGATORI

Anno

Triennio

20 crediti

60 crediti

 

 

Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto dall’apprendimento e dal mantenimento delle conoscenze professionali ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, coerentemente alle metodologie proprie dell’istruzione superiore.

Nell’anno 2017 e in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, il Mef assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, a prescindere dall’eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all’interno di ciascuna proposta formativa.

L’obbligo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.

 

 

Nuovi obblighi formativi

Decorrenza

Triennio

Dal 1° gennaio

2017 – 2018 – 2019

 

 

 

 

 

Materie caratterizzanti

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero:

  1. gestione del rischio e controllo interno;
  2. principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
  3. disciplina della revisione legale;
  4. deontologia professionale e indipendenza;
  5. tecnica professionale della revisione.

 

Ai sensi dello stesso comma 2 e del comma 10 dell’articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, elaborato, per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei revisori legali e adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere Generale dello Stato e consultabile sul portale istituzionale della revisione legale: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale.

 

 

MATERIE CARATTERIZZANTI

10 CREDITI di argomento

  • gestione del rischio e controllo interno
  • principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE
  • disciplina della revisione legale
  • deontologia professionale e indipendenza
  • tecnica professionale della revisione

 

Nell’arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici.

In altre parole, la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta.

 

ESEMPIO

Il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione.

 

 

Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria

Ai sensi delle disposizioni sopra citate, l’attività formativa può essere alternativamente svolta:

  1. mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati (art. 5, comma 6, lett. a);
  2. mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione (art. 5, comma 6, lett. b).

 

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 per il periodo della sospensione.

Per quanto riguarda le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli albi, il Mef ha sottolineato che le stesse non producono effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale.

 

ESEMPIO

Se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro.

 

 

Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi di formazione per essi previsti. Nel caso della revisione legale, infatti, nessuna disposizione normativa, ad oggi, prevede l’esonero dagli obblighi di formazione.

 

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Riconoscimento formazione conseguita presso altri albi professionali

Si è posto il problema dell’obbligo di formazione continua per i revisori che sono anche commercialisti.

Come è noto, chi è iscritto all’albo dei commercialisti deve sottostare a degli obblighi di formazione continua molto simili a quelli recentemente imposti ai revisori e quindi sorge il problema se chi ha entrambe le iscrizioni risulta costretto a seguire il doppio dei corsi.

Una prima risposta era stata data dal Cndcec che con l’informativa n. 16 del 21 marzo 2017 aveva affermato che “la disciplina della formazione per i revisori legali non prevede il preventivo accreditamento dei singoli eventi ma solo una verifica a posteriori tra i contenuti dell’evento e il programma annuale formativo del Mef.

Ai fini del riconoscimento della formazione già assolta dai nostri iscritti, per evitare che a posteriori un evento organizzato da un ordine o da un soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento FPC possa non essere ritenuto conforme al programma formativo annuale definito dal Mef è opportuno che fin d’ora, nel definire i programmi degli eventi utili anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, gli Ordini e i Soggetti autorizzati si attengano quanto più possibile al contenuto descrittivo del programma annuale definito dal Mef”.

Successivamente è poi intervenuto anche il Mef con la circolare n. 26 del 6 luglio 2017 dove è stato affermato che

  • gli obblighi di formazione richiesti dalla iscrizione al registro sono anche assolti in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore di coloro che collaborano all’attività di revisione legale sono responsabili di incarichi di revisione legale, purché la relativa attività di formazione svolta sia dichiarata, da questo Ministero, conforme al programma annuale di aggiornamento professionale;
  • la formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali di appartenenza nonché da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343 del 7/3/2017;
  • la legge non richiede una comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento. Si richiede pertanto una sola comunicazione successiva alla conclusione dell’attività di formazione. Al riguardo, è necessario che i predetti soggetti aggiornino il Mef circa i nominativi di coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione, indicando:
  • gli argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di riconoscimento e i corrispondenti crediti;
  • gli argomenti dei corsi riconducibili alle materie caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e i relativi crediti.

 

 

Soggetti iscritti alla sezione B

Anche per i soggetti iscritti alla sezione B del registro dei revisori legali i c.d. “inattivi” vigono i suddetti obblighi di formazione continua. Ricordiamo, infatti, che l’articolo 9 D.Lgs. 135/2016 dispone che i revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata «Sezione A».

Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d’ufficio, in un’apposita sezione del registro denominata «Sezione B».

I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

Per il passaggio dalla «Sezione A» alla «Sezione B» è intervenuto il Cndcec che con il pronto ordini 67 del 18 aprile 2017 ha affermato che “in pendenza dell’attivazione dei programmi di formazione continua coloro che sono stati trasferiti automaticamente nella «Sezione B» del registro possono chiedere il passaggio nella «Sezione A» nel momento in cui assumono un incarico di revisore legale.

Vale, infatti, il solo obbligo di comunicazione ed aggiornamento dei dati che costituiscono il contenuto informativo del registro.

A nulla vale che disposizioni transitorie del D.Lgs n. 135/2016 facciano salve, nelle more dell’emanazione di un testo unico, le disposizioni regolamentari già emanate degli articoli 2 (abilitazione), 3 (tirocinio), 6 (iscrizione nel Registro), 7 (contenuto informativo del registro), 8 (revisori inattivi) e 13 (conferimento, revoca e dimissioni dell’incarico e risoluzione del contratto).

Tra queste disposizioni regolamentari, il D.M. 8 gennaio 2013 n. 16 (il Capo III titolato Formazione del revisore inattivo non è più coordinato con la novellata normativa primaria, prevedendo ancora che il revisore inattivo, salvo che abbia preso parte volontariamente ai programmi di aggiornamento professionale, per assumere nuovi incarichi debba preventivamente partecipare ad un corso di formazione) disciplina la gestione della sezione dei revisori inattivi rinvia, tuttavia la validità dell’obbligo formativo all’entrata in vigore del regolamento attuativo inerente la formazione mai emanato”.

In sostanza secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili coloro che sono stati trasferiti automaticamente nella sezione B del Registro dei Revisori legali, possono chiedere il passaggio nella sezione A nel momento in cui assumono un incarico di revisione legale, sarà necessario esclusivamente comunicare e aggiornare i dati che costituiscono il contenuto informativo del Registro senza la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione dell’incarico.

 

 

Faq del Mise

Sul sito http://www.revisionelegale.mef.gov.it sono state pubblicate sull’argomento una serie di Faq fornite dal Mef che illustriamo di seguito.

 

OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

Domanda

In cosa consiste l’obbligo di formazione continua?

Risposta

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

RAPPORTO CREDITO ORA

Domanda

Quale rapporto credito – ora è considerato valido ai fini dell’erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?

Risposta

Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

Domanda

Come può essere assolto l’obbligo di formazione?

Risposta

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti: 1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze; 2) lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze; 3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

TERMINE PER CONSEGUIRE I 20 CREDITI

Domanda

Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?

Risposta

La maturazione dei crediti deve essere completata nell’ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell’anno di riferimento. Eventuali proroghe non potrebbero che essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio.

MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

Domanda

Che cosa comporta il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua?

Risposta

L’articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.

ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Domanda

Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Come indicato dalla Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017 (Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.

CORSI A DISTANZA

Domanda

Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l’Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

CORSI PRESSO ORDINI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA

Domanda

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Si. Infatti, l’art. 5 del D.lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.

Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.

CORSI PRESSO ORDINI PER REVISORI NON ISCRITTI ALL’ORDINE

Domanda

I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero.

OFFERTA FORMATIVA DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE

Domanda

L’offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?

Risposta

Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.

Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.

REVISORE ISCRITTO ALLA SEZIONE B

Domanda

Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione continua?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.

REVISORE ISCRITTO ALLA SEZIONE B E INCARICO

Domanda

Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?

Risposta

No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.

NESSUN ESONERO (MATERMITA’, INFERMITA’ ECC)

Domanda

In merito all’obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?

Risposta

No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

CANCELLAZIONE

Domanda

Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell’anno della cancellazione?

Risposta

No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.

CANCELLAZIONE E SUCCESSIVA ISCRIZIONE

Domanda

Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione, può successivamente reiscriversi?

Risposta

Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può’ presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.

DECORRENZA

Domanda

Da quando decorre l’obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?

Risposta

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNICAZIONI

Domanda

A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all’assolvimento degli obblighi della formazione?

Risposta

Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.

REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

Domanda

Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?

Risposta

Ad oggi, i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma annuale del Ministero (determina 37343/2017). La ragione dell’esclusione riguarda la differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l’aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali.

PROFESSIONISTI COLLOCATI IN ELENCHI SPECIALI

Domanda

Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?

Risposta

Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.

 

30 ottobre 2017

Devis Nucibella