è nulla la donazione di denaro senza notaio, effettuata a mezzo bonifico senza atto pubblico, per puro spirito di liberalità
È una donazione nulla quella effettuata in denaro a mezzo bonifico senza atto pubblico, per puro spirito di liberalità. Questa è la conclusione a cui sono giunti i massimi giudici di legittimità il 27 luglio scorso. (vedi anche: “Il bonifico effettuato per mera liberalità configura una donazione, nulla se manca l’atto pubblico“).
In altre parole l’operazione non può ritenersi valida senza che la transazione bancaria rappresenti il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico.
La sentenza (Corte di Cassazione a Sezione unite n. 18725 del 27.7.2017) è destinata a lasciare un segno perché, per la prima volta, gli ermellini tracciano un confine tra:
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liberalità diretta, per la quale è richiesto l’atto pubblico a pena di nullità;
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liberalità indiretta che – viceversa – non richiede specifiche formalità ed è perfezionata al fine di arricchire il patrimonio del donatario senza troppi formalismi (si pensi ad esempio ai genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento).
Il tema assume maggiore rilievo se si pensa alla circostanza che, in caso di donazione nulla, il decesso del donante legittima gli eredi di quest’ultimo a farsi restituire la somma donata dal donatario; a nulla rileverebbe in tal caso l’effettiva violazione dei diritti di legittima.
Ciò in ragione del fatto che il bene donato non esce mai realmente dalla sfera giuridica del donante e di conseguenza egli stesso, ovvero il suo erede, ha diritto a pretenderne la restituzione in qualsiasi momento.
Questa distorsione non si crea nel caso di donazione valida, vale a dire nel caso di donazione indiretta, ovvero di donazione diretta stipulata con atto pubblico, fatto salvo il rispetto delle quote di legittima; in caso contrario la medesima potrà essere contestata dagli eredi del donante.
Ci si attende che la pronuncia in commento sia recepita correttamente anche dai giudici tributari, ovvero dai funzionari fiscali, così da scongiurare sentenze come quelle che hanno sancito l’emersione dell’imposta di donazione nell’ambito di trasferimenti informali di denaro fra nonni e nipoti (anche minorenni), o anche fra genitori e figli (cfr. Sentenza Cassazione n. 634/2012 e n. 22118/2010).
È, infatti, evidente che se la donazione è nulla per mancanza del prescritto requisito formale, è altrettanto palese che non si possa pretendere l’applicazione dell’imposta di donazione per manifesto difetto di capacità contributiva.
Né tanto meno è plausibile l’impostazione in virtù della quale l’imposta di donazione trovi applicazione, al pari dell’imposta di registro, anche con riferimento agli atti nulli (articolo 38, D.P.R. n. 131/1986), poiché questi tributi presuppongono, per natura, un atto che invece non è previsto nel caso di trasferimento di denaro mediante bonifico.
In sintesi quindi per le Sezioni unite si ha:
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donazione “diretta” (da effettuarsi con atto pubblico) quando si perfeziona:
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un “passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro” (ad esempio a mezzo bonifico bancario);
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la consegna brevi manu di un titolo al portatore (ad esempio, un libretto bancario o postale);
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l’emissione di un assegno, bancario o circolare, a favore del donatario;
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donazione indiretta priva del requisito formale nei seguenti casi:
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con il cosiddetto contratto a favore di terzo (ad esempio versamento di una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, con arricchimento patrimoniale del cointestatario che beneficia dell’altrui versamento);
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con il pagamento di un debito altrui (ad esempio il genitore che paga il mutuo del figlio);
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con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (ad esempio il genitore che paga il prezzo dell’appartamento che viene intestato al figlio);
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con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, la quale rappresenta una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato;
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con la rinuncia a un credito a favore del debitore.
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7 agosto 2017
Gianfranco Costa e Alessandro Tatone