Le regole per estinguere i libretti bancari al portatore

piccolo riassunto delle regole obbligatorie di utilizzo dei libretti al portatore, prevista dalla recente normativa antiriciclaggio; ad esempio non è più possibile aprire libretti al portatore ma solo libretti nominativi

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateCon l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017, di recepimento della IV direttiva europea sul risparmio, i libretti al portatore dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018.

Indipendentemente dall’osservanza di tale adempimento è vietato, per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, di contenere un saldo pari o superiore a euro mille. Tuttavia in passato era possibile detenere più libretti, ciascuno dei quali con un saldo fino a mille euro. In tal caso, era possibile trasferire liberamente una pluralità di libretti se l’importo complessivo non supera 2.999,99 euro. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la novella legislativa.

I libretti di risparmio al portatore sono “strumenti” che potendo circolare in forma anonima rappresentano mezzi di pagamento assimilati al denaro contante. Pertanto, con la finalità di prevenzione e di contrasto al riciclaggio di denaro a partire dal 4 luglio scorso i nuovi libretti potranno essere esclusivamente nominativi.

Il predetto Ministero ha chiarito che dal 4 luglio scorso i libretti al portatore esistenti e ancora accesi non possono circolare. Inoltre, facendo luce sulla fase transitoria, il MEF ha anche chiarito che dalla medesima data del 4 luglio fino al 31 dicembre 2018, cioè alla data entro cui deve essere effettuata l’estinzione dei libretti, la soglia massima continua ad essere quella di mille euro.

Le banche e Poste italiane, alla richiesta di versamento di somme di denaro o alla richiesta di prelevamento di somme da parte del portatore dovranno richiamare quest’ultimo all’osservanza dell’obbligo di estinzione del libretto.

Il Ministero ha ancora ricordato che i continui versamenti e prelievi di somme di denaro contante, anche se non eccedenti il limite massimo, potrebbero rappresentare un elemento di sospetto. La banca potrebbe essere tenuta ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta a rischio di riciclaggio.

Nell’ipotesi in cui durante la fase di estinzione venissero accertate irregolarità l’intermediario finanziario (banca o ufficio postale) che accerti l’infrazione, deve comunicarla alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Dovranno quindi cambiare radicalmente le abitudini di molti italiani. Il libretto di deposito è ancora uno strumento di risparmio che attira l’attenzione di molte persone, ma dal 4 luglio scorso deve avere un nome e un cognome di riferimento.

Le ragioni di queste restrizioni sono evidenti. I libretti al portatore sono, di fatto, denaro contante che si presta facilmente a comportamenti criminosi e ad operazioni di riciclaggio. La direttiva ha quindi inteso limitarne al massimo la possibilità di impiego eliminando completamente non solo la circolazione, ma anche lo strumento che, come anticipato, deve essere estinto entro la fine dell’anno 2018.

Il legislatore è intervenuto modificando il testo dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 che prevede le restrizioni alla circolazione del denaro contante ora entro la soglia massima di 2.999,99 euro.

13 ottobre 2017

Nicola Forte