Il reverse charge IVA e la cessione di oro industriale

Segnaliamo un interessante caso pratico in tema di reverse charge IVA relativo al particolare caso di cessione di oro industriale .

Per completare le nostre sulla giurisprudenza in tema di reverse charge, si segnala l’interessante sentenza n. 2402/17, della CTP di Lecce, depositata in data 7 luglio 2017, che in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Maurizio Villani, ha annullato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lecce per l’anno 2013 limitatamente all’IVA, per un importo totale di oltre € 1.600.000,00 (un milione seicentomila €).

In particolare, il Collegio ha annullato l’avviso di accertamento, relativamente al recupero IVA, perché nelle fattispecie non era applicabile lo speciale regime fiscale dell’inversione contabile, in quanto le operazioni di compravendita effettuate dalla società coinvolta riguardavano l’oro industriale avente purezza inferiore a 325 millesimi, come dimostrato dalla società con perizia giurata mai contestata dall’Agenzia delle Entrate di Lecce.

Più specificamente i primi giudici hanno chiarito che poiché l’art. 17, co. 5, D.P.R. n. 633/1972, in deroga alla procedura ordinaria di applicazione dell’Iva, ha introdotto il meccanismo dell’inversione contabile:

– “… versandosi in ipotesi di deroga del regime ordinario, è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del reverse charge, e soltanto dopo che abbia fornito una prova siffatta, incomberà sul contribuente l’onere della prova contraria, e quindi della sussistenza dei presupposti per l’operatività del regime ordinario, in luogo di quello speciale… Orbene, nel caso in esame l’Amministrazione finanziaria non ha minimamente assolto ad un onere siffatto…”;

– “… a ciò aggiungasi che vi è perizia giurata prodotta dalla ricorrente, dalla quale emerge che la merce indicata nelle fatture in contestazione … è costituita da oro avente purezza pari a 307 millesimi, e dunque una purezza inferiore a quella (325 mm) comportante l’applicazione del reverse charge.

– “… Pertanto, non solo è mancata la prova del presupposto dell’imposta … ma vi è in atti la prova negatrice del presupposto stesso”.

 

Ebbene, alla luce di tanto la Commissione ha accolto parzialmente il ricorso e annullato l’avviso di accertamento impugnato, relativamente al recupero dell’Iva detratta dalla ricorrente.

 

18.7.2017

Maurizio Villani

Federica Attanasi