Le esclusioni dallo split payment

lo split payment è uno dei temi caldi di questa estate rovente. Nell’articolo analizziamo quali sono le esclusioni dal regime: le operazioni in reverse charge, i regimi speciali IVA, il plafond

copertina video presentazione ct youtubeDopo l’approvazione del D.L. n. 50/2017 gli operatori sono alle prese con il meccanismo dello split payment. A partire dalle fatture emesse dallo scorso 1 luglio 2017 la scissione dei pagamenti trova applicazione ad un numero di operazioni considerevolmente superiore rispetto al passato.

Sono interessati alla modifica normativa non solo alcuni degli enti della PA ma più in generale le società partecipate dai ministeri, dallo Stato, dagli enti locali ed anche le società quotate, considerate soggetti particolarmente affidabili ai fini dell’assolvimento degli obblighi Iva.

Occorre però considerare che, nonostante l’estensione del perimetro applicativo di questa specifica modalità di assolvimento dell’Iva, alcune operazioni continuano ad essere escluse.

La prevalenza del reverse charge

Sin dalla prima introduzione dello split payment il legislatore ha stabilito come l’inversione contabile debba essere applicata prioritariamente rispetto alla previsione di cui all’art. 17–ter. Ad esempio se una società quotata effettua un acquisto intracomunitario la fattura ricevuta dovrà, come in passato, essere integrata con l’indicazione della base imponibile, l’aliquota e l’Iva. Il documento dovrà essere registrato nel libro degli acquisti e nel registro delle fatture.

La soluzione sarà la medesima anche per le operazioni assoggettate al c.d. reverse charge interno. Ad esempio se la medesima società ricevesse una fattura per il servizio di pulizia degli uffici lo split payment dovrà cedere il passo all’inversione contabile.

La verifica sarà più complicata se la prestazione dovesse essere effettuata nei confronti di un ente della PA esercente sia un’attività di tipo commerciale, ma anche un’attività istituzionale. In tale ipotesi se il servizio dovesse riguardare la sfera istituzionale si applicherà lo split payment. Ciò in quanto l’ente committente, con riferimento alla prestazione ricevuta, non sarebbe in possesso della soggettività passiva ai fini Iva. Si troverebbe, quindi, nella materiale impossibilità di integrare il documento ed effettuare la doppia annotazione. Viceversa se il servizio di pulizia fosse riconducibile all’attività commerciale troverebbe applicazione il reverse charge.

Altre ipotesi di esclusioni dallo split payment

Secondo quanto affermato dall’Assonime (Circ. n. 18/2017 del 25 luglio ) il meccanismo del plafond prevale  sullo split payment. In buona sostanza sono escluse dallo split payment quelle operazioni la cui non imponibilità deriva anche da meccanismi operativi, come ad esempio il plafond, per le operazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

Sono escluse le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore, come ad esempio i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all’ente un importo netto.

Sembrerebbero escluse dalla scissione anche le operazioni permutative in quanto non si realizza in concreto alcun pagamento materiale. In realtà questa conclusione non è condivisibile in quanto le predette operazioni sono a titolo oneroso. Il pagamento non avviene in contanti, ma in natura e tale circostanza porta a dubitare sulla legittimità dell’esclusione dallo split payment. Un’eventuale soluzione positiva potrebbe essere fondata sulla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 13 aprile 2015 che però pone quale esempio una fattispecie diversa rispetto a quella della permuta.

Regimi speciali Iva

Sono escluse dalla scissione le operazioni soggette a regimi speciali Iva con la mancata esposizione dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta, ad esempio, dei regimi speciali riguardanti le agenzie di viaggio, del margine, etc.

Sono parimenti esclusi i regimi speciali che prevedono l’esposizione dell’imposta sul valore aggiunto, ma la cui liquidazione viene effettuata con criteri forfetari (regime ex L. n. 398/1991, regime dell’agricoltura).

Corrispettivi

La specifica modalità di assolvimento del tributo richiede che l’Iva, affinché sia trattenuta dal soggetto destinatario della prestazione, sia esposta nella fattura. Pertanto il meccanismo non trova applicazione per le spese documentate con scontrino e ricevuta fiscale.

7 agosto 2017

Nicola Forte