Manovra Correttiva 2017: ancora consentita la compensazione di somme iscritte a ruolo con crediti verso la pubblica amministrazione

anche per il 2017 è prevista la possibilità di compensare i crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione con eventuali debiti per cartelle esattoriali: un ripasso delle regole e della prassi per accedere a tale opportunità

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_CorrettivaSono estese al 2017 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente

Con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante il titolo “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, meglio conosciuta come la “Manovra Correttiva 2017” sono state introdotte importanti novità anche di carattere fiscale.

La Legge di Conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017, legge n. 96 del 21 giugno 2017, approvata definitivamente il 15.6.2017, con alcune modificazioni rispetto al testo originario, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.6.2017, S.O. n.31.

Tra queste novità è stato inserito il nuovo art.9-quater dal titolo “Compensazione di somme iscritte a ruolo” che proroga a tutto il 2017 la compensazione delle cartelle esattoriali per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Crediti verso la P.A.

L’art. 28-quater, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati DD.MM. tra i quali quello del 25.6.2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 31, co. 1bis, del decreto legge maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e del 19.10.2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Occorre, inoltre, rilevare che l’art. 27, comma 2, D.L. 24.4.2014, n. 66, conv. con modif. dalla L. 23.6. 2014, n. 89, ha esteso l’ambito di applicazione della certificazione alla totalità delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e che, conseguentemente, l’art. 39, co.1-bis, D.L. 66/2014, ha stabilito che la medesima estensione opera anche per le compensazioni di cui all’art. 28-quater, D.P.R. 602/1973.

L’art. 5 del citato decreto ministeriale del 25.6.2012 stabilisce le procedure per la riscossione delle somme presso gli enti i cui debiti siano stati oggetto di compensazione.

In particolare, il comma 1 dispone che: «L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa».

Il comma 2 dispone, altresì, che:

«In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze e l’importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

 

Crediti compensabili da accertamento tributario

Il D.M. 14.1.2014, pubblicato nella G.U. 23.1.2014, n. 18, ha dato attuazione alle disposizioni dell’art. 28- quinquies, D.P.R. 602/1973, che consente la compensazione di crediti certificati dalla pubblica Amministrazione con debiti da accertamento tributario.

In particolare, sono certificati i crediti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali e devono, al contempo, risultare non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

La certificazione viene rilasciata da tali soggetti ai sensi dell’art. 9, co.3-bis, D.L. 29.11.2008, n. 185, oppure ai sensi dell’art. 9, co. 3-ter, lett. b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell’art. 12, co. 11-quinquies, D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44.

I crediti utilizzati in compensazione è necessario, pertanto, che risultino da apposita certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente.

I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

La compensazione avviene esclusivamente attraverso il Mod. F24 telematico ed i crediti utilizzati in compensazione sono individuati da appositi codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

I debiti da accertamento tributario si indicano, nel predetto Mod. F24, attraverso gli appositi codici tributo riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, del D.M. 14.1.2014.

I debiti tributari, che possono essere compensati con i succitati crediti certificati, sono rappresentati da somme dovute all’Erario per istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; si tratta in particolare, tra l’altro , di debiti tributari risultanti da:

  • accertamento con adesione (ex artt. 8 e 11, D.Lgs. 218/1997);

  • adesione agli inviti inviati dall’Agenzia delle Entrate al contribuente con richiesta di maggiori imposte, sanzioni ed interessi in materia di imposte dirette e Iva (ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997 );

  • adesione ai processi verbali di constatazione (ex art. 5-bis, D.Lgs. 218/1997);

  • adesione agli inviti inviati dall’Agenzia delle Entrate in materia di altre imposte indirette (ex art. 11, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997);

  • acquiescenza dell’avviso di accertamento (ex art. 15, D.Lgs. 218/1997);

  • definizione agevolata dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dagli artt. 16 e 17, D.Lgs. 472/1997;

  • conciliazione giudiziale (ex art. 48, D.Lgs. 546/1992 );

  • mediazione tributaria (ex art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992).

 

I decreti applicativi

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

Con la pubblicazione nella G.U. 31.7.2015, n. 176 del D.M. 13.7.2015 sono fissate le modalità di compensazione, per il 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti che sono titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica Amministrazione.

Il decreto in questione concede la facoltà per imprese e professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica Amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione per il pagamento delle cartelle esattoriali.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le Amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; non sono, invece, certificabili eventuali interessi moratori.

 

Attenzione

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Centrale dello Stato ed accessibile all’indirizzo http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml

L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell’ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento.

Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento.

Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge.

L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche; sono inclusi: istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), soprintendenze per i beni culturali (anche dotate di autonomia gestionale) e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 26.11.2007, n. 233;

  • Regioni e Province autonome;

  • enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; ai sensi del Testo Unico degli Enti locali (Tuel) di cui al D.Lgs. 267/2000, rientrano in tale definizione i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni;

  • enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito; per enti del Servizio sanitario nazionale si intendono, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.M. 25.6.2012 sulla compensazione dei crediti, le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. 30.6.1993, n. 270.

Il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016.

 

Si attende il decreto di attuazione

Le disposizioni contenute nella Manovra Correttiva 2017 prevedono che, per l’anno 2017, il decreto ministeriale di attuazione, che non dovrebbe discostarsi di molto dai precedenti decreti suindicati, sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

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26 luglio 2017

Federico Gavioli