Il Decreto Aiuti, pur avendo modificato le norme in tema di compensazioni fra crediti maturati e debiti fiscali, non incide sulle compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori e deflativi del contenzioso tributario.
Compensazione crediti da istituti deflativi del contenzioso tributario: la disciplina
L’art. 20-ter, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in L. n. 91/2022, ha modificato le disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, disciplinate dall’art. 28-quater, del D.P.R. n. 602/1973 ma non incidendo, invece, sull’art. 28-quinquies, del medesimo DPR n. 602/73, norma che si occupa delle compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori e deflativi del contenzioso tributario.
Per effetto delle modifiche apportate, il nuovo art. 28-quater, del D.P.R. n. 602/1973, prevede che a partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001[1], per somministrazioni, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
La certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L.185/2008, conv. con modif. dalla Legge n. 2/2009, e le certificazioni richiamate all’art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
L’estinzione del debito a ruolo
L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.
Qualora la P.A. non versi all’agente della riscossione l’importo ogg