Rimborso IVA: il termine di prescrizione è decennale

Qual è il termine di prescrizione del rimborso IVA? Il credito esposto in dichiarazione è soggetto al termine di prescrizione decennale e non è necessario che il contribuente ponga in essere adempimenti particolari.

rimborso del credito ivaIn tema di IVA il credito esposto in dichiarazione è soggetto al termine di prescrizione decennale e il contribuente, per ottenere il rimborso, non deve porre in essere alcun altro adempimento.

Pertanto bisogna prestare attenzione e monitorare il termine di prescrizione del rimborso IVA.

Il principio è contenuto nella recente sent. n.13725 Cass. depositata il 31 maggio u.s. da cui emerge che al credito esposto in dichiarazione non è applicabile il termine biennale di cui all’art. 21 D Lgs n. 546/1992 in quanto l’istanza di rimborso integra il presupposto di esigibilità del credito stesso per dare inizio al procedimento di esecuzione dello stesso.

 

 

Rimborso IVA: normativa

In tema di rimborsi l’art. 21 D Lgs n. 546/92 al secondo comma, dopo aver previsto che il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ex art. 19, c 1, lett. g, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto, stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento.

L’art. 2946 c.c. stabilisce che, fatta eccezione per i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione decennale.

Sul tema si segnala che il D.L. 193/2016 ha introdotto, già dal 2017, nuove regole in merito alle richieste del credito emergente dalla dichiarazione Iva 2017.

Infatti sarà meno complicato, attesi i nuovi limiti di importo, richiedere il rimborso senza dover prestare garanzie patrimoniali.

Il predetto Decreto Legge n. 193/2016, ha rivisto completamente la disciplina degli adempimenti Iva, mediante l’introduzione del nuovo spesometro 2017 e le liquidazioni Iva trimestrali. Inoltre dall’anno in corso la dichiarazione Iva 2017 dovrà essere presentata in forma autonoma e solo per il 2017 la scadenza è stata fissata al 28 febbraio mentre dal 2018 la dichiarazione Iva dovrà essere presentata entro il 30 aprile.

Nella fattispecie in esame la società contribuente ha impugnato il diniego al rimborso Iva per l’anno 1999, adottato per sopraggiunta decadenza del diritto al rimborso.

La Commissione adita rigettava il ricorso mentre la CTR lo accoglieva ritenendo legittima la richiesta del credito mediante compensazione col debito Iva per l’anno successivo e rilevando che l’ufficio, nel negare il rimborso, aveva erroneamente invocato l’art. 21, co 2, del D Lgs n. 546/92.

L’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha affermato che in tema di Iva, l’indicazione di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi non prevede, ai fini del rimborso, alcun altro adempimento per il contribuente, dovendo solo attendere che l’Agenzia delle entrate effettui la liquidazione delle imposte ossia mediante la rettifica della dichiarazione.

Ne consegue che il credito del contribuente è soggetto alla prescrizione decennale mentre non trova applicazione il termine biennale di cui all’art. 21, co 2D Lgs n. 546/92, atteso che l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

La domanda di rimborso dell’Iva maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la dichiarazione annuale, dal quadro relativo al credito, analogamente a quanto accade per le imposte dirette e in linea con la Sesta Direttiva CEE, secondo cui il diritto al rimborso Iva versata 2 a monte” è principio fondamentale del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la prestazione del modello di rimborso rappresenta titolo per l’esigibilità del credito.

Da ciò consegue che una volta indicato il credito in dichiarazione, il diritto al rimborso non può essere assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello ordinario decennale.

Pertanto è sufficiente che il credito emerga in dichiarazione, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR, che è solo un presupposto per l’esigibilità del credito la cui presentazione non è soggetta al termine biennale di decadenza di cui al già citato art. 21 ma solo a quello ordinario decennale. (Cass. n. 20255/2015).

In base quanto precede la Corte ha respinto il ricorso dell’ufficio finanziario.

 

 

Conclusioni

Sul tema la giurisprudenza ha ritenuto univocamente che la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso rappresenta esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

Pertanto allorché in dichiarazione viene manifestata la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto della specifica domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c..

In tema di decadenza del rimborso del credito IVA, la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso “VR” costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso che dovrà essere effettuato dall’ufficio fnanziario.

 

Giurisprudenza:

Pro: Cass 4145/2016; del 3 Marzo 2016; sez. trib., 12 settembre 2012, n. 15229; Cass.; 30 settembre 2011, n. 20039; sez. trib., sent. 1° ottobre 2014, n. 20678; Cass., sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7684

Contra: sez. trib., sentenza 16 settembre 2011, n. 18920)..

 

7 luglio 2017

Davide Di Giacomo