Il mancato ricevimento della comunicazione di Equitalia delle somme dovute a seguito della rottamazione delle cartelle
Nell’ipotesi in cui non sia stata ricevuta, via pec o via posta raccomandata, la comunicazione delle somme dovute a seguito della domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali, è possibile riceverne una copia via e-mail.
In particolare, tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla “Definizione agevolata” possono, senza necessità di “pin” e “password” personali, chiederne una copia compilando il form "Definizione agevolata: richiesta copia comunicazione delle somme dovute".
Il mancato ricevimento della comunicazione di Equitalia: come procedere
Innanzitutto occorre interrogare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it ed inserire il proprio codice fiscale, ovvero quello del soggetto per il quale è stata richiesta la definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.
In particolare, la documentazione da allegare è la seguente:
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Il modello di dichiarazione sostitutiva per richieste da parte dell’intestatario della comunicazione, ovvero il modello dichiarazione sostitutiva per richieste da parte di un rappresentante dell’intestatario della comunicazione;
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La copia di un documento di riconoscimento.
I documenti devono essere inseriti in un unico file di tipo PDF con dimensione non superiore a 5 MB.
Cosa contiene la comunicazione
La comunicazione contiene informazioni in merito a:
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accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
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eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
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importo/i da pagare;
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data/e entro cui effettuare il pagamento.
Contiene inoltre il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta che effettuata al momento della compilazione del modulo “DA1” e il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.
Nota
Nell’ipotesi di possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale o dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS è possibile accedere all’area riservata per cittadini e imprese. In tal caso la copia può essere consultata direttamente all’interno dell’area riservata. In tale sede possono, inoltre, essere verificate eventuali ulteriori somme iscritte a ruolo e sospensioni dei pagamenti.
19 luglio 2017
Laura Mazzola