la Legge ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, ponendo particolare attenzione ai rapporti patrimoniali tra i soggetti contraenti. Proponiamo una guida introduttiva ai contratti di convivenza che diventeranno di interesse anche per i commercialisti man mano che tale regime sarà operativo
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, ponendo particolare attenzione ai rapporti patrimoniali tra i soggetti contraenti.
L’art. 1 contiene tre blocchi normativi:
- Il primo, dal comma 1 al comma 35, riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- Il secondo, dal comma 36 al comma 50, riguardante la c.d. “convivenza di fatto”;
- Il terzo, dal comma 51 al comma 65, riguardante il contratto di convivenza.
La convivenza di fatto consiste nella coabitazione di due persone maggiorenni, unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, che non siano parenti, affini o adottivi e che non siano sposati o uniti civilmente.
I conviventi di fatto, secondo la presente normativa, possono “ufficializzare” il loro stato di coppia di fatto mediante una dichiarazione anagrafica presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
La Legge in commento garantisce a tali soggetti alcuni diritti quali, in caso di malattia e ricovero, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali presso le strutture ospedaliere; il diritto di farsi rappresentare, tramite apposita procura, nelle decisioni inerenti la salute, il corpo e le celebrazioni funerarie in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere ed in caso di morte; il diritto di subentrare per un determinato periodo nel contratto di locazione precedentemente stipulato dall’altro convivente in caso di morte o di recesso di quest’ultimo ed il diritto, per il convivente superstite non proprietario, di continuare ad abitare per un dato periodo nella casa di comune residenza di proprietà dell’altro convivente deceduto. Il convivente di fatto, infine, ha la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente interdetto o inabilitato e gode del diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito di un terzo (es. incidente stradale).
Ciò premesso, i conviventi di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un apposito “contratto di convivenza” che dovrà essere iscritto all’anagrafe dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza entro 10 giorni la sua stipula. Tale contratto può essere stipulato in forma di atto pubblico tramite l’intervento di un notaio o in forma di scrittura privata autenticata da un avvocato.
E’ opportuno precisare che lo stato di conviventi di fatto costituisce il PRESUPPOSTO (essenziale) del contratto di convivenza e pertanto il contratto potrà essere stipulato ed iscritto all’anagrafe solo dopo che vi sia lo stato di convivenza di fatto regolarmente accertata dalla dichiarazione depositata e registrata all’Anagrafe.
Mediante questo contratto, i conviventi possono mettere “nero su bianco” le condizioni patrimoniali della loro coabitazione ed in particolare le modalità di contribuzione alla loro vita in comune, intendendosi l’apporto economico e lavorativo casalingo, dentro e fuori casa, in base alle capacità di ognuno ed il loro regime patrimoniale.
N.B. E’ importante che il contratto contenga l’attestazione dell’avvocato certificante che il contratto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51 art. 1) e la procura autografa in calce (comma 40 e 41 art. 1) qualora si vogliano attribuire i poteri di rappresentanza nelle decisioni inerenti la mattia e la morte.
Ti possono interessare anche:
La comunione legale nel matrimonio, nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto
Fine della convivenza di fatto e decadenza dall’agevolazione prima casa
I conviventi di fatto: in particolare la loro separazione
5 luglio 2017
Maria Liso