La comunione legale dei beni, nel matrimonio, merita un attento esame per i suoi risvolti, non sempre noti ai più, che possono consentire soluzioni, soprattutto di natura economica, tra i coniugi.
L’estensione, quasi completa, delle relative norme alle unioni civili ed ai conviventi di fatto amplia la platea degli interessati alle predette soluzioni.
Comunione legale nel matrimonio, nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto – Sommario
- La comunione ordinaria, la comunione ereditaria, la comunione legale e quella de residuo
- La comunione legale: beni rientranti o meno
- Quali gli elementi distintivi della comunione legale?
- La comunione legale e la separazione legale
- L’attività imprenditoriale tra coniugi
- La comunione legale e la società tra coniugi
- La comunione legale e l’impresa intestata ad un coniuge
- Lo scioglimento della comunione legale
- La Cassazione in tema di scioglimento della comunione legale
- La comunione legale nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto
- Allegato A – La comunione legale nel matrimonio, nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, in sintesi
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La comunione ordinaria, la comunione ereditaria, la comunione legale e quella de residuo
In campo giuridico ci imbattiamo molto spesso con il termine comunione:
Comunione ordinaria
Si parla di comunione ordinaria negli artt. 1100 e segg. codice civile. Si tratta di una proprietà o di un diritto reale spettante a due o più persone.
Essa è caratterizzata dalla quota, cioè da quote ideali di appartenenza. Si parla di quota ideale, in quanto non è individuabile esattamente, ma deve intendersi come quota parte dell’intero bene.
In sostanza, si parla di con titolarità, a differenza di diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Rispetto alla modalità di formazione, si parla di comunione forzosa, di comunione incidentale o di comunione volontaria.
Comunione ereditaria
E’ la risultante di una partecipazione al compendio ereditario di tutti gli eredi. Con detta comunione, si verifica che ogni bene idealmente si suddivide tra gli eredi.
Anche in questa comunione, non si ha una titolarità pro quota, riguardante i singoli beni della comunione, ma si presenta una contitolarità su tutti i beni che partecipano all’eredità.
Così come per la comunione ordinaria, anche nella comunione ereditaria, i coeredi possono, all’occorrenza, chiedere la divisione.
Comunione de residuo
Si tratta di una comunione residuale su alcuni beni che, non partecipano alla comunione legale dei coniugi, sin tanto che questi ultimi non addivengono allo scioglimento della comunione.
In sostanza, sono quei beni che, originariamente di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, sono presenti, ovvero non sono stati consumati allo scioglimento della comunione [Artt. 177, lett. b) e c), e 178 codice civile].
Rientrano in questa categoria:
- gli utili relativi alla partecipazione nelle società di persone che ciascun coniuge realizza dall’attività separata;
- i beni utilizzati nell’impresa costituita e gestita da un solo coniuge dopo il matrimonio;
- i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, quali stipendi o comunque compensi di lavoro subordinato;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione;
- redditi da lavoro autonomo anche se occasionali;
- i frutti realizzati dai beni di ciascun coniuge;
- i miglioramenti ovvero gli incrementi dell’impresa costituita prima del matrimonio e gestita da uno solo dei coniugi;
Comunione legale…
su cui ci si sofferma appresso più dovutamente.
In particolare, riguardo alla comunione legale, si annota la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, del 28 dicembre 2018, n. 33546, che, ribadendo che la comunione legale tra i coniugi ha natura di comunione senza quote, sottolinea come la stessa rimane inalterata sino al momento in cui – a seguito, ad esempio, della morte di uno dei coniugi – si verifichi, a norma dell’art. 191 codice civile, il suo scioglimento.
Al verificarsi di detta ipotesi, i beni e i diritti, che fanno parte della comunione legale, cadono in comunione ordinaria tra loro fino alla divisione, in parti ovviamente uguali.
La comunione legale: beni rientranti o meno
L’art. 159 codice civile, rubricato “Del regime patrimoniale legale tra i coniugi”, così recita:
“Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo”.
Pertanto, in assenza di diversa convenzione matrimoniale tra i coniugi, il regime patrimoniale corrisponde a quello della comunione dei beni.
Qualora si voglia optare per il regime della separazione dei beni e non manifestandolo in occasione delle nozze, è necessario ricorrere a un successivo atto notarile.
Sull’argomento, ritorna utile ricordare l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, del 14 agosto 2020, n. 17175, che, tra l’altro, ha ritenuto, riguardo alla procura “ad nubendum”, che, sebbene costituisca uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all’Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, non è sufficiente all’instaurazione del regime di separazione, che, invece, impone l’accordo di entrambi i nubendi.
Nella fattispecie, la Corte ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell’atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni.
In quanto ai beni rientranti nella comunione legale, essi sono (Art. 177 codice civile):
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell’attività separata di