Start up innovative: modifiche atti costitutivi e statuto senza intervento del notaio

a partire dal 22 giugno le start up innovative costituite in forma di srl online e con firma digitale potranno modificare gli atti costitutivi e gli statuti con la modalità semplificata, ossia senza l’intervento notarile

EbookA partire dal 22 giugno 2017 diventeranno operative le novità semplificative introdotte lo scorso ottobre dal Ministero per lo Sviluppo Economico: le start up innovative costituite in forma di s.r.l. online e con firma digitale potranno modificare gli atti costitutivi e gli statuti con la modalità semplificata, ossia senza l’intervento notarile.

Con il decreto del 4 maggio sono state dettate le specifiche tecniche per la struttura degli atti modificativi in attuazione del precedente decreto del Mise 28 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016) che aveva approvato il nuovo modello per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle start-up costituite in forma di Società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L’atto modificativo dovrà essere redatto in forma elettronica e firmato digitalmente dal Presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dell’unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato al presente decreto.

Il documento informatico, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico emanate dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle relative istruzioni per gli uffici ai fini dell’iscrizione, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo, dovrà essere poi presentato per l’iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’assemblea. L’utente dovrà avvalersi della piattaforma startup.registroimprese.it che, attraverso le specifiche tecniche, consente la predisposizione di tali atti modificativi degli atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.

L’ufficio del registro delle imprese svolgerà diverse verifiche inerenti:

la conformità dell’atto modificativo al modello standard approvato col decreto del 28 ottobre 2016 e redatto in forma elettronica e firmato digitalmente, dal Presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico socio nel caso di unipersonale;

la sottoscrizione a norma dell’art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell’assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di società unipersonale dell’unico socio;

l’iscrizione della società modificata nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative.

Inoltre, l’ufficio del Registro delle Imprese verifica che le modifiche approvate contengano i requisiti minimi ai fini della continuità (permanenza) della società nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012, ossia:

– la validità delle sottoscrizioni;

– la competenza territoriale;

– l’esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) direttamente riferibile alla società;

– la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate;

– la permanenza dell’esclusività o della prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15, dell’art. 25, del citato D.L. n. 179/2012.

Dopo le opportune verifiche dell’ufficio del Registro delle Imprese, in caso di esito positivo, l’ufficio procederà all’iscrizione provvisoria dell’atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’art. 4 comma 10 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

In sintesi, dal prossimo 22 giugno le start up innovative in forma di Srl potranno modificare online l’atto costitutivo e lo statuto, mediante la piattaforma web dedicata, disponibile su startup.registroimprese.it. La procedura semplificata non sostituisce ma affianca quella ordinaria con atto pubblico notarile. Le modifiche non dovranno comportare la perdita dei requisiti e la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative. Contemporaneamente al deposito per l’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deve depositare la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012. La modulistica dovrà essere firmata digitalmente dal presidente dell’assemblea e da tutti i soci che hanno approvato la modifica o dall’unico socio nel caso di società unipersonale.

7 giugno 2017

Giovanna Greco