La promozione spontanea dell'adempimento: le comunicazioni puntano a più categorie reddituali

il Fisco sta inviando tante lettere per suggerire l’adempimento spontaneo, cioè il ravvedimento operoso, a contribuenti le cui dichiarazioni non risultano in linea coi dati in possesso dell’Amministrazione. In questo articolo viediamo da quali banche dati (la più tipica è il modello 770) si parte per individuare i contribuenti in posizione anomala

spesometroCon il provvedimento prot. n. 2017/91828 del 12 maggio 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così attuazione all’art.1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha messo a disposizione dei contribuenti una serie di informazioni riguardanti possibili anomalie relative a specifiche tipologie di redditi.

LE TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATI DAL PROVVEDIMENTO

Le informazioni messe a disposizione riguardano le seguenti tipologie di redditi:

– redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e ss del T.U.I.R., derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

– redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e ss. del T.U.I.R. (ottenuti attraverso il modello 770 presentato dal sostituto d’imposta);

– assegni periodici di cui agli artt. 50 e ss. del T.U.I.R., corrisposti a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio ( ottenuti attraverso l’incrocio con il modello di dichiarazione presentato dall’ex coniuge);

– redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del T.U.I.R. (snc, sas, associazioni fra artisti e professionisti, GEIE, imprese familiari, aziende coniugali), nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del citato T.U.I.R. ( ottenuti attraverso il modello unico Società di persone o Modello Unico Società di capitali presentato dalla società);

– redditi diversi, ex art. 67 del T.U.I.R. ( ottenuti dall’incrocio con il modello 770 del sostituto d’imposta);

– redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del T.U.n.917/86 (incrociando il modello 770 presentato dal sostituto d’imposta);

– redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c. 1, lett. e – f, del T.U.I.R. (attraverso l’incrocio con il modello 770 presentato dal sostituto d’imposta);

– redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.I.R. (la cui fonte di informazione è l’opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello unico PF) .

I DATI PRESENTI NELLE COMUNICAZIONI

Il recente provvedimento pubblicato (punto 1.2) indica i dati contenuti nelle comunicazioni, per la successiva valutazione del contribuente, al fine di consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria in grado di giustificare le presunte anomalie:

  1. identificativo della comunicazione;

  2. dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;

  3. estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;

  4. importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

LE MODALITA’ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

Il punto 2 del Provvedimento indica le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni relative.

Le lettere saranno recapitate tramite posta ordinaria ovvero, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

I contribuenti ovvero gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, c. 3, del D.P.R. n.322/1998, possono richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze, avvalendosi dei CAM e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali con le modalità contenute nella comunicazione.

E’ possibile altresì trasmettere documentazione attraverso il canale di assistenza CIVIS.

Gli stessi dati ed elementi di cui sopra sono altresì resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art.13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma., presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art.2, c. 8, del D.P.R. n. 322/98.

Infatti, nell’ottica di quanto indicato nell’art. 1, cc. 634-640, della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014) al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, è stato modificato radicalmente l’istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto è stato profondamente rinnovato dall’art. 1, c. 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Sicuramente l’aspetto più significativo delle modifiche apportate è il venir meno della preclusione legata ai controlli. Infatti, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera lo sbarramento di cui al comma 1, periodo 1, dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consentendo così l’accesso all’istituto anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.

L’unico impedimento è la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione e controllo formale della dichiarazione).

Ovviamente anche in presenza di soggetto ravveduto rimangono integri i poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Resta fermo che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

Sull’istituto nel suo complesso, con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 l’Amministrazione finanziaria ha rilevato che le novelle normative (al di là del venir meno della preclusione secondo la quale l’istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento) non hanno modificato l’assetto generale del ravvedimento operoso, e trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data dell’1 gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

Pertanto, è possibile accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante Pvc. Ciò, tuttavia, non muta la natura e le finalità dell’istituto del ravvedimento operoso, che rimane un atto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, nel senso che non lo trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel Pvc. “Pertanto, il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche laddove – ed è questo l’elemento innovativo – gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l’assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza”.

La circolare n. 6/2015 richiama il precedente documento di prassi (circolare n. 18/E del 10 maggio 2011), con la quale “è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. È stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso”. Inoltre, “gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate”, si devono “ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria”.

21 giugno 2017

Gianfranco Antico