Documenti non valutati, cartella nulla: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

l’omesso esame da parte del Fisco di documenti ritenuti di valore decisivo determina la nullità dell’atto impositivo emanato, parola di Cassazione

L’omesso esame da parte dell’Ufficio finanziario di documenti ritenuti di valore decisivo determina la nullità dell’atto impositivo.

Il principio è contenuto nella recente sent. n. 9942/2017 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’omesso esame di documenti che si traduce nell’omesso esame di fatti specifici, come donazioni paterne o regalie matrimoniali, rendono illegittima la cartella di pagamento

L’art. 112 C.p.c. prevede che il giudice investito della controversia deve pronunciare su tutta la domanda attore e non oltre i limiti di essa; inoltre non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Il giudice tributario deve pronunciarsi sull’intero contenuto della domanda non potendo circoscrivere il thema decidendum a questioni che non esauriscono l’intera materia del contendere e sono inidonee a definire il giudizio (Cass. n. 14336/2011; conforme Cass. trib., 20 ottobre 2011, n. 2175).

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale riguardante l’Irpef (anni 2007/2008). In primo grado il ricorso è stato parzialmente accolto mentre in appello è stato respinto.

Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione eccependo l’omessa valutazione di fatti decisivi della controversia atteso che il giudice di appello aveva valorizzato solo alcuni documenti omettendo di esaminarne altri, tra cui, alcune regalie conseguenti al matrimonio e importi ricevuti in seguito a donazioni paterne nonché versamenti fatti al coniuge che non avrebbero determinato l’aumento del reddito imponibile.

La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente che la valutazione dei suddetti elementi avrebbe potuto ridimensionare ulteriormente o forse azzerare il reddito imponibile del contribuente. In tal senso il legislatore ha previsto (art. 360, c. 1, C.p.c). che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia di un preciso avvenimento o una precisa circostanza in senso storico, non è assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, sono irrilevanti.

I giudici di legittimità hanno rilevato, inoltre, che l’omesso esame di documenti acquista valore decisivo perché si traduce nell’omesso esame di “fatti specifici” emergenti dagli elementi esaminati. (estratti conto e bonifici bancari) che erano stati correttamente denunciati attraverso la deduzione del relativo error in procedendo. Infatti l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (cfr. Cass, Sez. 6, n. 329 del 12/01/2016).

La Corte ha accolto il ricorso rinviando la causa ad altra sezione della competente commissione di appello.

Sul tema delle conseguenze derivanti dall’errata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in base al quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, il giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) con cui l’Amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione dell’art.112 c.p.c. (Cass. n. 5205 del 16 marzo 2016).

Sostanzialmente in Cassazione non è possibile lamentarsi del fatto che il giudice non ha considerato certe prove circa il fatto controverso (ad es. non si sono valutate le prove contrarie) ma solo che il fatto non è stato considerato.

9 giugno 2017

Davide Di Giacomo