La possibilità di fruire della detrazione dei lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili (art. 16–bis del TUIR) resta subordinata all’effettuazione del “bonifico parlante”, in modo che la banca possa operare la relativa ritenuta d’acconto oggi pari all’8%. Devono risultare dall’ordinativo impartito alla banca il codice fiscale del disponente, il codice fiscale o il numero di partita Iva del destinatario e deve essere indicata la disposizione di riferimento.
Nell’ipotesi in cui l’ordine di bonifico non sia completo e la banca non sia posta nelle condizioni di operare la predetta ritenuta, il soggetto gravato dell’onere non può, secondo le indicazioni fornite molto tempo fa dall’Agenzia delle entrate, considerare in detrazione le spese sostenute.
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