Bonifico incompleto e lavori di ristrutturazione, come rimediare?

è possibile portare in detrazione il bonifico per le ristrutturazioni edilizie effettuato in modo non conforme alle istruzioni del Fisco? Quali le soluzioni accettate dal Fisco?

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Dichiarazione_RedditiLa possibilità di fruire della detrazione dei lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili (art. 16–bis del TUIR) resta subordinata all’effettuazione del “bonifico parlante”, in modo che la banca possa operare la relativa ritenuta d’acconto oggi pari all’8%. Devono risultare dall’ordinativo impartito alla banca il codice fiscale del disponente, il codice fiscale o il numero di partita Iva del destinatario e deve essere indicata la disposizione di riferimento.

Nell’ipotesi in cui l’ordine di bonifico non sia completo e la banca non sia posta nelle condizioni di operare la predetta ritenuta, il soggetto gravato dell’onere non può, secondo le indicazioni fornite molto tempo fa dall’Agenzia delle entrate, considerare in detrazione le spese sostenute.

Nel tempo, però, l’Agenzia delle entrate ha cercato di superare questa rigida interpretazione fornendo delle soluzioni alternative in modo da non compromettere definitivamente il diritto alla detrazione. Una di queste soluzioni è stata spiegata nel corso del Telefisco 2017 e confermata dalla Circolare n. 8/E 7 aprile 2017. La soluzione è sicuramente utile e consente di continuare a fruire del beneficio ai fini dell’IRPEF, ma presenta ancora alcuni margini di incertezza. Sarebbe stato preferibile che il documento di prassi in rassegna avesse consentito il superamento anche dei predetti dubbi.

Preliminarmente la circolare ha ricordato che “Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012)”. Quella indicata ha già rappresentato in passato una prima soluzione che consentiva di salvaguardare la detraibilità dell’onere.

La medesima Agenzia ha poi ancora precisato che l’incompleta compilazione del bonifico “non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa”. Sembrerebbe sufficiente, quindi, il semplice rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la soluzione del problema che in passato ha compromesso in numerosi casi l’esercizio del diritto alla detrazione, ma in realtà leggendo con attenzione i contenuti della circolare n. 8/E non sembra che sia questo l’effettivo pensiero dell’Agenzia delle entrate.

Il documento di prassi sembra subordinare la possibilità di superare le incertezze per il tramite della dichiarazione sostitutiva di atto notorio solo limitatamente all’ipotesi in cui non sia possibile ripetere il bonifico. In buona sostanza sembra di comprendere che in primis debba essere verificata la possibilità di effettuare nuovamente (ripetere) il bonifico corretto e solo laddove la verifica fornisca un esito negativo sarà possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ottenere in altro modo la detraibilità degli oneri di ristrutturazione.

Sarebbe stato preferibile che l’Agenzia delle entrate, nel lasso di tempo intercorso tra il Telefisco 2017 e la Circ. n. 8/E in commento avesse precisato quali possano essere le condizioni che non rendono possibile ripetere nuovamente il bonifico già effettuato. A parte situazioni del tutto evidenti come, ad esempio, la morte dell’imprenditore, che pure lasciano aperti alcuni dubbi sull’individuazione del soggetto che possa rilasciare la dichiarazione sostitutiva, non è affatto chiaro quando possa considerarsi esistente tale impossibilità. E lecito domandarsi se il decorso di un rilevante lasso temporale tra l’avvenuto pagamento effettuato con bonifico incompleto e il controllo formale del Fisco che ha accertato l’irregolarità commessa dal richiedente la detrazione, possa considerarsi una causa che di fatto renda impossibile la ripetizione del pagamento. In pratica effettuare nuovamente il bonifico, una volta decorsi due o tre anni dal pagamento originale, potrebbe risultare un’operazione ben più complicata rispetto a quello che potrebbe apparire a prima vista. In questo caso dovrebbe essere possibile utilizzare la nuova procedura indicata dall’Agenzia delle entrate facendo prudenzialmente risultare l’impossibilità di ripetere il pagamento dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La soluzione, però, non è affatto certa, e gli operatori non possono non attendere ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

14 giugno 2017

Nicola Forte