Le associazioni non riconosciute: prospettive di riforma

se arriverà in porto la riforma del terzo settore anche le associazioni non riconosciute dovranno adeguarsi al nuovo panorama legislativo: in questo articolo puntiamo il mouse sulle novità previste per il Codice Civile ed i principali riflessi fiscali

Il 6 giugno 2016 è stata promulgata la Legge delega n. 106 con la quale il Governo e gli organi competenti vengono incaricati di adottare provvedimenti ad hoc per attuare la “riforma del Terzo settore”: per Terzo settore si intende

il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche” (art. 1). Vi rientrano, pertanto, le associazioni riconosciute e non riconosciute senza scopo di lucro.

In particolare si provvederà a riformare il Titolo II del libro I del c.c. secondo l’Art. 3 della Legge: “Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all’articolo 9, comma 1, lettera e);
e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6”.

Inoltre, vi sarà l’introduzione di misure fiscali e di sostegno economico secondo il dettato dell’art. 9 della Legge: “I decreti legislativi di cui all’articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente;
b)
razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all’articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
c) completamento della riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all’articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di
obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera g);
e)
razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali: 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l’anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
i)
promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui all’articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

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TUTTO CIO’ PREMESSO

ad oggi non è stato emanato alcun provvedimento modificativo per cui la disciplina applicabile alle associazioni non riconosciute resta ancora quella degli artt. 36 e ss. c.c.

  1. Il numero dei soci fondatori di una associazione (riconosciuta e non) non è definito dal codice ma si capisce che ci vorrà un minimo di 2 persone per parlare di “associazione”. Tuttavia si consiglia di partire con 3 soci fondatori aventi rispettivamente la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere i quali formeranno il primo consiglio direttivo. Ciò facilita l’assunzione delle delibere assembleari che deve avvenire a maggioranza (2 su 3);

  2. L’associazione non riconosciuta, al contrario di quella riconosciuta, non ha autonomia patrimoniale perfetta per cui non è necessario che la stessa abbia un proprio patrimonio di partenza;

  3. E’ necessario redigere un rendiconto annuale che deve essere approvato dall’assemblea;

  4. E’ necessario redigere un atto costitutivo ed uno statuto che dovranno poi essere registrati all’Agenzia delle Entrate con una minima spesa, la quale attribuirà all’associazione un numero di codice fiscale;

  5. Le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati  non sono in alcun modo tassati.  Questo vuol dire che l’associazione può  ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione  alle  attività  organizzate per il raggiungimento dello scopo fissato dallo statuto (corsi, seminari, gite, convegni ecc….), senza alcun obbligo fiscale;

  6. Le associazioni si finanziano tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor;

  7. Nello statuto DEVONO essere indicati:
  1. una dettagliata descrizione delle attività svolte;
  2. le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
  3. l’uso del fondo comune;
  4. le regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative deleghe;
  5. i criteri per l’ammissione e l’espulsione dei soci;
  6. le regole per l’elezione delle cariche sociali;
  7. le disciplina e i compiti degli organi dell’associazione;
  8. le regola per la presentazione del bilancio annuale;
  9. le regole sullo scioglimento dell’associazione e la destinazione dei fondi residui.

Inoltre, per poter beneficiare del regime fiscale di favore, che permette la defiscalizzazione della attività a pagamento svolte dall’associazione a favore dei propri soci, l’articolo 148 del T.U.I.R. impone che gli atti prevedano obbligatoriamente:

  1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
  2.  in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’obbligo di devolvere il patrimonio formatosi (fondi raccolti) ad altra associazione con finalità analoga;
  3.  disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi;
  4.  obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
  5.  la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell’assemblea, i criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l’assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
  6.  intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

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11 aprile 2017

Maria Liso