Dichiarazione d'intento degli esportatori abituali: cosa è cambiato dall'1 marzo 2017

Il Fisco ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1 marzo 2017: vediamo cosa è cambiato in pratica, e quali sono le nuove complicazioni burocratiche per gli esportatori abituali ed i loro fornitori

Voluntary Disclosure

La dichiarazione d’intento può essere emessa dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.

[NDR: aggiornamento 2 marzo 2020: nuovo modello, nuove istruzioni e lettere d’intento disponibili nel cassetto fiscale–> ]

Come noto il Decreto semplificazioni n. 175/2014 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2015, l’obbligo per gli esportatori abituali che acquistano e importano senza applicare l’IVA di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento ribaltando la normativa previgente in materia .

Con il provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento congiuntamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati.

Lo scopo delle modifiche è quello di monitorare in maniera più precisa le operazioni in questione al fine di contrastare possibili fenomeni di evasione.

IL NUOVO MODELLO IN PRATICA: analisi degli aspetti più importanti

Come già evidenziato, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare a decorrere dalle operazioni effettuate dal 01/03/2017 che sostituisce a tutti gli effetti il vecchio modello che tuttavia potrà essere utilizzato per le operazioni effettuate fino al 28/02/2017.

Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.

Nota: nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d’intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall’1/1/2017 al 31/12/2017).

Restano in vigore solo due modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà scegliere:

a) presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della stessa nel campo “una sola operazione per un importo fino a euro” (campo 1);

b) presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro” (campo 2).

Il nuovo modello è composto dalle seguenti parti:

1) frontespizio: contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario della dichiarazione, nonché la firma del soggetto richiedente;

2) quadro A: vanno riportati i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica;

Nota: la modifica più rilevante rispetto al vecchio modulo è l’eliminazione dei campi 3 e 4 relativi alle “operazioni comprese nel periodo da … a …” in quanto l’Agenzia delle Entrate ha soppresso la possibilità di comunicare al fornitore la volontà di utilizzare lo specifico plafond entro un determinato periodo dell’anno solare (rimangono valide le sole opzioni “entro il limite di un determinato plafond“ ovvero in riferimento “ad una specifica operazione“).

3) se è stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello, nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …(ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non è valida con riferimento alle operazioni d’acquisto da effettuarsi dall’1 marzo 2017 (nel caso di specie è necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento con il nuovo modello).

4) se invece la dichiarazione d’intento, pur essendo compilata sul vecchio modello, riporta la sola compilazione del campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o del campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione è valida fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le varie operazioni di acquisto effettuate anche successivamente alla data dell’1 marzo 2017;

5) la dichiarazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dai soggetti abilitati al servizio Entratel e Fisconline ovvero per mezzo dei soggetti di cui all’art. 3, cc 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998 (i soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al dichiarante una copia della dichiarazione che è stata inviata e la copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate);

6) in ogni caso, sia per il soggetto cedente, sia per il soggetto prestatore, è disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate una specifica funzione che consente il riscontro telematico dell’effettiva presentazione della dichiarazione .

Nota: l’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

Dopo avere adempiuto a questo obbligo, l’esportatore deve consegnare al fornitore la lettera d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.

Il fornitore dell’esportatore ha l’onere di verificare telematicamente, prima di dare corso alle operazioni in sospensione d’imposta, che la dichiarazione d’intento inviatagli dal cliente sia stata effettivamente presentata all’Agenzia delle Entrate (da notare quindi che la mera ricezione della dichiarazione d’intento corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non è sufficiente a liberare da responsabilità il fornitore in quanto la norma impone di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia).

Il fornitore deve riepilogare nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute al fine di consentire ulteriori verifiche da parte dell’Amministrazione.

Si rammenta che rimangono ancora in essere i seguenti adempimenti:

1) registro delle dichiarazioni di intento: dove esportatore abituale e fornitore devono protocollare le dichiarazioni di intento trasmesse e ricevute;

2) annotazione degli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta nella fattura emessa da parte del Fornitore dell’esportatore abituale (le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare e devono essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione).

Si ricorda infine che in materia di dichiarazioni d’intento risultano applicabili le seguenti sanzioni:

a) cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8 comma 1, lettera c in mancanza di lettera di intento: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta;

b) cessionario/committente che emette lettera di intento in mancanza dei presupposti di legge: dal 100% al 200% dell’imposta;

c) cessionario/committente che emette lettera di intento in misura superiore al plafond disponibile (splafonamento): sanzione in misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta;

d) si applica la sanzione da euro 250 ad euro 2.000 al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c, D.P.R. n. 633/72 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

LE PRIME DIFFICOLTA’ PRATICHE NELL’ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come detto a decorrere dall’1 marzo 2017 gli esportatori abituali devono utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento, per effettuare acquisti o importazioni di beni in sospensione da IVA e, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 120/E del 2016, il vecchio modello di dichiarazione d’intento resta valido per tutto il 2017, a condizione che siano stati compilati il campo 1 una sola operazione per un importo fino a euroo il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”.

Il vecchio modello pertanto è valido solo per le operazioni poste in essere fino al 28 febbraio 2017, se invece sono stati compilati i campi 3 e 4 operazioni comprese nel periodo da” (in tal caso, per le operazioni d’acquisto poste in essere dall’1 marzo 2017 occorre presentare una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello).

Nota: nel caso in cui l’esportatore abituale voglia acquistare senza l’applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, deve presentarne una nuova, indicando esclusivamente l’ulteriore importo rispetto a quello precedentemente riportato, fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.

La fase transitoria dell’adempimento ha causato alcune difficoltà pratiche di attuazione ovvero molti contribuenti hanno inviato, prima dell’1 marzo 2017, il vecchio modello sostituendo la precedente indicazione dei campi 3 e 4 con quella del campo 1 o 2 (il fornitore dell’esportatore abituale si è trovato in questo caso in possesso di due dichiarazioni d’intento domandandosi quale fosse la lettera d’intento valevole).

Per dare una soluzione pratica alla casistica sembrerebbe raccomandabile la presente scelta:

1) assenza della revoca della prima dichiarazione d’intento ricevuta: le operazioni effettuate sino allo scorso 28 febbraio 2017 sono non imponibili ai fini IVA a seguito della prima dichiarazione di intento mentre la seconda dichiarazione d’intento deve ritenersi riferita alle operazioni effettuate da decorrere dall’1 marzo 2017;

2) revoca della prima lettera d’intento: la seconda dichiarazione d’intento trova immediata applicazione a far data dalla data di ricevimento.

7 marzo 2017

CELESTE VIVENZI