Bonus edilizio e riqualificazione energetica: detrazione spese anche con bonifici disposti con istituti di pagamento

sono detraibili le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica dell’edificio anche nel caso in cui i bonifici siano stati effettuati tramite istituti di pagamento ovvero gli stessi siano stati accreditati su un conto corrente acceso presso tale tipologia di istituti

montedeipaschi-porta-antica-CTCon la Risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito significativi chiarimenti in materia di detrazione delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Sono detraibili le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica dell’edificio anche nel caso in cui i bonifici siano stati effettuati tramite istituti di pagamento ovvero gli stessi siano stati accreditati su un conto corrente acceso presso tale tipologia di istituti.

Nell’istanza di consulenza giuridica richiesta da un’associazione rappresentativa a livello nazionale degli “istituti di pagamento”, presentata all’Agenzia veniva per l’appunto richiesto:

– se i contribuenti che sostengono tali spese possono usufruire dei connessi benefici fiscali anche quando effettuano i pagamenti mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento;

– qualora gli istituti di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, la cui causale contiene il riferimento alle predette agevolazioni fiscali, debbano o meno operare la ritenuta prevista dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che per fruire dei benefici fiscali il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario, o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il pagamento con modalità diverse impedisce il riconoscimento della detrazione. Inoltre, a carico delle banche e di Poste italiane è previsto l’obbligo di operare una ritenuta dell’8% all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili. Infine, tra gli adempimenti a cui sono tenute banche e Poste italiane, vi sono anche quelli relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici (dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari del pagamento).

Come opportunamente rilevato dall’Ufficio la figura degli istituti di pagamento” è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. 11/2010 in attuazione del diritto europeo (direttiva 2007/64/Ce). Gli istituti di pagamento sono autorizzati dalla Banca d’Italia e devono essere iscritti in uno specifico albo pubblicamente consultabile; sono autorizzati (dalla Banca d’Italia) a prestare specifici servizi di pagamento, diversi dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica.

I suddetti servizi di pagamento riguardano:

– esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

– esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

L’Agenzia precisa che “l’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento“.

Inoltre, laddove un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico, riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte dell’istituto stesso degli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché i connessi obblighi di certificazione e dichiarazione. Tuttavia, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata:

– alla previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria;

– all’utilizzo della procedura TRIF ai fini della trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, nonché ai fini della trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

In conclusione , quindi, sulla base di tutte queste considerazioni e riflessioni, l’Agenzia stabilisce che il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento, può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta, a condizione, però, che l’istituto stesso rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.

11 Marzo 2017

Giovanna Greco