Il comodato dell’auto e l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione

sono tanti i nostri lettori che si preoccupano del caso del comodato dell’auto di titolarità di un privato a favore del titolare di un reddito di lavoro autonomo o di impresa; attenzione agli obblighi di annotazione dei dati dell’utilizzatore sulla carta di circolazione, consigli utili e facsimile

il comodato di autoveicoloL’art. 94, commi 4-bis e 5, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992) prevede che in caso di utilizzo di una autovettura per un periodo superiore a 30 giorni, che non comporti vendita della stessa, è necessario che l’utilizzatore del mezzo comunichi alla Motorizzazione Civile competente per territorio la variazione dell’intestatario della Carta di Circolazione al fine di annotare sulla medesima il nome dell’utilizzatore.

In caso di inosservanza del predetto obbligo, la Carta di Circolazione viene ritirata ed inviata alla Motorizzazione Civile per i dovuti controlli e adempimenti di legge.

Si riporta di seguito il testo di legge dell’art. 94: Comma 4-bis- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Comma 5- La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal commi 4 e 4 bis ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.”

Al fine di concedere in utilizzo un automezzo è necessario quanto utile, pertanto, un contratto di COMODATO tra proprietario della vettura ed utilizzatore. Tale contratto dovrà essere presentato alla Motorizzazione, insieme alla Carta di identità in corso di validità del proprietario del veicolo, dall’utilizzatore al fine della predetta annotazione.

Sono obbligati a tale comunicazione la persona fisica o giuridica, diversa dall’intestatario, che utilizza il veicolo in comodato d’uso per un periodo superiore a 30 giorni in modo esclusivo, personale e continuativo; la persona fisica munita di poteri di rappresentanza per conto di soggetti incapaci di agire in modo assoluto quali: minori di età; interdetti giudiziali (con sentenza del giudice); interdetti legali (con sentenza del giudice penale); persona fisica o giuridica che utilizza il veicolo con la formula “rent to buy” la quale prevede che il potenziale acquirente acquisisca la disponibilità del bene, dietro il corrispettivo di un prezzo.

Sono, invece, esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione i familiari conviventi con l’intestatario del veicolo che utilizzano il veicolo in modo continuativo per più di 30 giorni e, per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è, inoltre, pronunciato definitivamente con la circolare Prot. N. 25018 del 29/10/2015 sull’applicazione dell’ART. 94, c. 4-bis, del Codice della Strada e sull’Art. 247 del D.P.R. 495/1992, chiarendo che gli obblighi di legge relativi all’intestazione temporanea riguardano i veicoli immatricolati e consegnati a partire dal 2 novembre 2015 concessi in noleggio e consistono nella necessità di comunicare alla Motorizzazione entro 30 giorni dalla consegna l’identità del soggetto che ha la disponibilità del veicolo in comodato per periodi superiori a 30 giorni con la relativa durata del contratto. È consigliata la comunicazione anche delle vicende modificative del contratto di comodato. 

Il comodatario può effettuare gli adempimenti in autonomia oppure ha la possibilità di delegarli al comodante proprietario relativamente a tutto il parco e con un unico atto di delega. Le comunicazioni vengono poi anche effettuate dagli Studi di Consulenza Automobilistica.

Ogni annotazione della locazione dei veicoli nel registro informatico è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione (non è più dovuto il pagamento dei 9 € di diritti di motorizzazione).

È possibile, infine, sub comodare i veicoli comodati e il sub comodato (differentemente dal comodato) non dà luogo ad aggiornamento della Carta di circolazione.

27 gennaio 2017

Maria Liso