Il versamento del secondo acconto delle imposte 2016

il prossimo 30 novembre scade il termine per versare il secondo acconto relativo alle imposte dirette del 2016: per il calcolo i contribuenti possono optare per il metodo previsionale

F24_immagineSi avvicina il termine per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione UNICO 2016, infatti, entro il prossimo 30 Novembre va versata la seconda o unica rata degli acconti 2016 relativi:

  • alle imposte IRPEF, IRES, IRAP;

  • ai contributi Inps alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata;

  • all’imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari/minimi;

  • ai contributi Inps alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata;

  • alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.

Per ciascuna imposta e contributo sarà possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale.

Il Metodo Storico: per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per l’anno 2016 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 Differenza del modello Unico 2016. Se questo importo non supera €. 51,65, non è dovuto acconto.

Il Metodo Previsionale: qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2016 inferiore rispetto al 2015 è possibile utilizzare il metodo previsionale al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento. Questo secondo metodo va utilizzato con cautela in quanto, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per incompleto versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare in modo spontaneo il dovuto attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

I metodi scelti sono uguali per tutte le tipologie di imposte previste. E’ doveroso ricordare che il secondo acconto delle imposte non è rateizzabile. Con il metodo storico, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF 2016 va determinata sul 100% del rigo RN61 di UNICO PF 2016. Per determinare l’ammontare da versare va considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Praticamente il versamento va effettuato in un’unica soluzione oppure in due rate :

Regole:

RIGO RN61

– NON SUPERIORE A € 51,66 NON E’ DOVUTO

– DA € 51,66 A € 257,52 va versato IN UN’UNICA SOLUZIONE AL 100% ENTRO IL 30/11/2016;

– MAGGIORE DI € 257,52:

1° RATA 40% di rigo RN61 ENTRO IL 16/06/2016 oppure 16/07/2016 (+ 0,40%)
o entro il 06/07/2016 o 20/08/2016 (+ 0,40%), per coloro che hanno usufruito della proroga;

2° RATA 60 % di rigo RN61 entro il 30/11/2016.

In sede di versamento della seconda o unica rata, l’acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del mod. UNICO 2016 SC ovvero al rigo RN28 del mod. UNICO 2016 ENC“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, secondo le seguenti modalità:

– non superiore a € 20,66 NON è DOVUTO;

– da € 20,67 fino a € 257,50 IN UNICA RATA 100% entro il 30/11/2016 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’11’ mese dell’esercizio)

– superiore a € 257,50:

. 1° RATA 40 % di rigo RN17 / RN28 entro il 16/06/2016 oppure 06/07/2016 con la maggiorazione o,40%, ovvero 18/07/2016 /22/08/2016 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari(altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2015)

.2° RATA 60% di rigo RN17 / RN28 entro il 30/11/2016 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio).

Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62 del modello Unico PF, nei casi sopra descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti: deve inoltre essere compilato il rigo RN61 dove indicare:

  • nella colonna 1, se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati (barrando la relativa casella);

  • nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato;

  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta ricalcolata;

  • nella colonna 4, il nuovo ammontare del rigo “differenza”.

Nel successivo rigo RN62, andrà poi indicato nella colonna 1 l’importo della prima rata di acconto dovuta, mentre nella colonna 2 l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta 2016, calcolata secondo le modalità sopra descritte.


Anche la determinazione dell’acconto IRAP 2016 segue le stesse regole previste per l’IRPEF/IRES.

In dettaglio, all’importo di rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2016 si applicano le seguenti misure:

  • 100%, per persone fisiche, società di persone ed equiparate, per società di capitali, enti commerciali e non, la prima rata pari al 40% del 100% acconto complessivo dovuto, la seconda rata pari al 60% del 100% dell’acconto complessivo dovuto entro il 30/11.

  • resta fermo che tale acconto non è dovuto se detto importo non supera € 51,65 per le persone fisiche ovvero € 20,66 per i soggetti IRES.

E’ necessario soffermarsi un attimo ad analizzare il caso particolare delle imprese agricole. Per tali imprese, Il comma 70 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha apportato una serie di modifiche all’articolo 3 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), escludendo tra i soggetti passivi del tributo regionale:

– i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;

– le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227);

– le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In presenza di cedolare secca per stabilire se è dovuto o meno l’acconto, occorre seguire una procedura simile all’Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo RB11.
L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo RB11 campo 3 – Totale imposta cedolare secca- supera 51,65 euro, in tal caso è pari al 95% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.

Qualora l’acconto sia dovuto, questo va versato:

  • in unica soluzione se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;

  • in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:

– la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 16.6 oppure 16.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40% (6.7/20.8 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che hanno fruito della proroga);

– la seconda rata va versata entro il 30.11.2016 nella misura del 60%.

Si rammenta che a partire da quest’anno nel modello Unico va riportato, qualora sia dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca l’anno 2016 (Rigo RB12).

Casistiche particolati:

Nella determinazione degli acconti 2016:

  • deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante: in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183 – la base di commisurazione dell’acconto medesimo va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante determinata sul volume d’affari conseguito, applicando le percentuali in base agli scaglioni;

  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);

  • redditi di fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati;

  • redditi dei terreni: l’acconto Irpef per l’anno 2016 deve essere calcolato senza tener conto dell’ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l’anno 2015.

22 novembre 2016

Giovanna Greco