Squadre Investigative comuni e riconoscimento nel territorio europeo dei provvedimenti di sequestro o confisca

nel prossimo futuro le attività di contrasto ai reati di riciclaggio ed evasione fiscale saranno sempre più gestite a livello europeo: una panoramica del quadro giuridico di riferimento per le verifiche fiscali europee, con particolare attenzione alle operazioni di sequestro

sherlockCome noto, la crisi economica, la progressiva evoluzione dei sistemi di comunicazione, la libera circolazione di persone, merci e capitali, il diritto di libero stabilimento all’interno del territorio comunitario, lo sviluppo di sofisticate tecniche di investimento, il massiccio ricorso ad internet ed al commercio elettronico mettono inoltre in luce un’ulteriore, fondamentale caratteristica della criminalità economica: la sua dimensione transnazionale, peraltro enfatizzata dal differente quadro legislativo ancora vigente nelle diverse giurisdizioni nazionali e dalla sempre più accentuata propensione ad architettare e ad ideare strutture societarie in Paesi a fiscalità privilegiata.

Ne consegue che, in ambito internazionale, è sempre più sentita la consapevolezza che la lotta al riciclaggio e ad ogni altra forma di illecito economico non possono svolgersi efficacemente nella sola prospettiva nazionale, ma necessitano di un orizzonte di collaborazione più ampio che coinvolga, a livello globale, ogni Stato.

In altre parole, la dimensione transnazionale dei suddetti crimini ha determinato l’esigenza di adottare misure di contrasto di analoga estensione, non essendo a tal fine più sufficiente l’utilizzo di strumenti che esplichino la loro efficacia esclusivamente a livello interno. Di conseguenza, la collaborazione internazionale tra Autorità Giudiziarie e Forze di Polizia è divenuta assolutamente necessaria per contrastare il crimine organizzato ed aggredirne i patrimoni.

Ciò premesso, il Legislatore italiano ha recentemente dato attuazione a specifiche disposizioni comunitarie volte a rafforzare la cooperazione tra le competenti Autorità nazionali, sia tramite la previsione della possibilità di costituire squadre investigative comuni in ordine a determinati contesti criminali di profilo internazionale, sia attraverso l’introduzione di norme concernenti il riconoscimento di provvedimento cautelari nel territorio di altri Stati Membri dell’Unione Europea.

In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti provvedimenti normativi con i quali è stata data attuazione alla legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014:

  • Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 34, con il quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, disciplinante le citate Squadre Investigative Comuni;

  • Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 35, attuativo della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, inerente l’esecuzione nell’Unione Europea dei provvedimenti di blocco o di sequestro probatorio.

In estrema sintesi, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 35:

  • regola l’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o il sequestro di beni; pertanto, ogni Stato membro può, ora, riconoscere ed eseguire nel proprio territorio un provvedimento di blocco o sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria di un altro Paese UE senza la necessità della mediazione di un’autorità centrale;

  • concerne (in relazione ai reati previsti dall’art. 3) sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatoria sia per quelli finalizzati alla successiva confisca.

Di conseguenza, ai sensi degli artt.11 e 12 del D.Lgs. n. 35/2016:    

  • l’autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione;

  • l‘autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell’individuazione di quest’ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea;

La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro è corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca. In alternativa, l’autorità può dare indicazioni per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione è indicata nel medesimo certificato. Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al citato decreto legislativo e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorità attesta l’esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento.

Con riferimento invece alle Squadre Investigative Comuni, il D.Lgs. n. 34/2016 prevede che le stesse vengano formate con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti. L’atto costitutivo indica:

  • i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o più magistrati dell’ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l’atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale;

  • il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell’ufficio del pubblico ministero, il direttore è indicato tra uno di essi;

  • l’oggetto e le finalità dell’indagine;

  • il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute.

Secondo quanto previsto dalla norma in parola, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che richiede l’istituzione della squadra investigativa comune ne dà informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

Come evidente, tale istituto supera la necessità di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti di diversi Stati, delineando, di contro, uno specifico ambito di azione comune che consente di operare nei diversi Paesi direttamente, senza ostacoli di carattere formale.

15 ottobre 2016

Nicola Monfreda