
Una recente sentenza della Commissione di II grado di Bolzano offre spunti e considerazioni di critica verso la prassi amministrativa su alcune recenti affermazioni fatte in tema di rinuncia al ricorso nel contesto della c.d. autotutela parziale.
Nel caso trattato dalla Commissione di Secondo Grado di Bolzano l’Agenzia, dopo aver proposto il ricorso avverso la sentenza di primo grado, dichiarava, con apposita istanza, di voler rinunciare all’appello.
Il Collegio nella sentenza n. 39 del 11 maggio 2016 si riporta alla normativa sul l contenzioso tributario in tema di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso affermando che “ai sensi dell'art. 44 D.Lgs 546/92 l'estinzione del processo per rinuncia dell'appello è condizionato all'accettazione della stessa da parte dell'appellato”; nel caso in esame non essendosi verificata, i Giudici procedono alla decisione del caso.
Orbene, tutto ciò offre lo spunto per alcune considerazioni sull'art. 44 D.Lgs 546/92.
In primo luogo, si ricorda che se nel giudizio di primo grado la rinuncia al ricorso potrebbe non necessitare, secondo alcuni, di accettazione solo se l’Agenzia non si è costituita Giudizio prima dell’atto di rinuncia, non essendoci in tal caso alcun effettivo interesse da parte dell’Ufficio alla prosecuzione del processo, questo può non accadere nel giudizio di appello.
L’atto di rinuncia, al contrario, è sempre necessario e deve essere posto in essere nei modi e nei termini previsti dalla Legge.
Ma le considerazioni devono andare oltre.
La norma richiede espressamente, infatti, che la rinuncia e l'accettazione siano sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori
Questo vuol dire che affinché la rinuncia sia validamente posta in essere deve esserci una precisa manifestazione di volontà o dalla parte personalmente oppure dal suo difensore, il quale deve essere appositamente autorizzato, pertanto, qualora la procura ad litem non preveda tale facoltà, essa deve essere integrata.
Da tutto ciò si può desumere che la rinu