I giudici di merito, come pure la Corte di Cassazione, sulla scia della giurisprudenza comunitaria sono molto più attenti ai profili sostanziali dell’Iva. Le eventuali violazioni formali, ove non ostacolino la verifica della veridicità delle operazioni non sono sufficienti per negare il diritto al rimborso del tributo. Ciò nel rispetto del principio di neutralità quale caratteristica essenziale dell’Iva. L’orientamento è stato recentemente confermato dalla CTR della Lombardia (Milano) ed in particolare dalla sentenza 2011/2/2016.
Nel merito l’Agenzia delle entrate aveva negato il diritto al rimborso chiesto da un rappr