Il problema dell'inerenza dei costi per i professionisti

recentemente sono sorte diverse controversie dovute al comportamento dell’Agenzia delle entrate che disconosce i costi sostenuti dal professionista, in quanto ritenuti non inerenti, a fronte di un mancato e specifico addebito degli stessi nei confronti del cliente

spesometroUno dei problemi che l’interprete deve affrontare più frequentemente nell’ambito dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo è rappresentato dall’inerenza dei costi. Recentemente sono sorte diverse controversie dovute al comportamento dell’Agenzia delle entrate che disconosce i costi sostenuti dal professionista, in quanto ritenuti non inerenti, a fronte di un mancato e specifico addebito degli stessi nei confronti del cliente.

L’orientamento non può essere condiviso e necessita, tra l’altro, di verificare preventivamente la tipologia di costo e il tema dell’onere della prova. In molti casi, infatti, la dimostrazione della mancanza del predetto requisito dovrà essere posta a carico dell’Agenzia delle entrate.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, “laddove si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio i costi per l’acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti indispensabili a produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro custodia), che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività d’impresa, sarà l’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza” (Cass. n. 6548/2012).

Ad esempio si consideri il caso delle spese sostenute da un notaio per le visure ipotecarie e catastali da effettuarsi prema del rogito. Il problema deve, conseguentemente, essere affrontato comprendendo preliminarmente se le predette spese possano o meno essere fisiologicamente riconducibili alla sfera professionale, ed in particolare all’attività notarile.

La disamina deve iniziare dalla legge notarile e dagli orientamenti di dottrina e di giurisprudenza. Secondo l’orientamento ormai consolidato, il notaio, che sia incaricato di ricevere o autenticare un atto avente ad oggetto diritti immobiliari, ha l’obbligo di eseguire le c.d. visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla data dell’atto.

La regola ribadisce tale obbligo anche ai fini deontologici, chiarendo che l’ispezione ipocatastale ha (oltre all’evidente finalità di assicurare l’esatta individuazione dell’immobile, e la corretta esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e voltura catastale) anche la funzione di “seguire” le vicende dell’immobile nel ventennio, consentendo quindi un corretto esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli ed in genere delle formalità pubblicitarie relative all’immobile nel suddetto periodo.

Il notaio è attualmente obbligato ad eseguire i dovuti accertamenti catastali ed ipotecari, anche in assenza di un apposito incarico conferitogli dalle parti interessate alla stipula del rogito. Pertanto, l’attività professionale svolta dal notaio in occasione della preparazione e stesura di un atto di compravendita immobiliare, postula la preventiva verifica della libertà e disponibilità giuridica del bene immobile del quale gli viene chiesto il trasferimento da un soggetto ad un altro, attraverso le risultanze dei registri immobiliari, dovendolo considerare un obbligo ricompreso nel rapporto di prestazione d’opera professionale, il cui fine è ravvisabile nell’esigenza di assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico per il cui compimento necessita l’intervento pubblicistico del suddetto professionista

E’ di tutta evidenza, quindi, come le visure ipotecarie e catastali rappresentino un obbligo incondizionato e del tutto indipendente da un eventuale e esplicita richiesta effettuata da parte del committente. Tale obbligo incombe sul notaio fino al punto da dover considerare gli oneri in contestazione “fisiologicamente riconducibili” alla sfera professionale nel senso ribadito dalla Corte di Cassazione. Pertanto sarà l’Agenzia delle entrate a dover dimostrare che le spese di visura non sono state sostenute nell’esercizio dell’attività notarile.

Gli oneri in questione sono così strettamente “connessi” all’attività notatile che risulta, di conseguenza, particolarmente difficoltoso fornire la prova della mancanza di inerenza al di là di qualsiasi ipotesi fantasiosa.

In ogni caso, avendo anche riguardo alla tipologia di oneri (“spese per visure”), e indipendentemente dall’onere della prova gravante sull’Ufficio, la nozione di inerenza è completamente scollegata dall’effettivo ribaltamento sul committente dei predetti costi.

La Corte di Cassazione ha rilevato che l’inerenza è “una nozione pre–giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo”. (Cass. n. 6548/2012).

Nel caso in contestazione non v’è dubbio alcuno che la riconducibilità del costo alla sfera professionale e l’utilità si sostanzi nella possibilità che ha il notaio di rogare l’atto. Diversamente, in mancanza delle visure, il professionista non potrebbe comunque effettuare il rogito anche in considerazione della responsabilità che gli è stata attribuita dal consolidato orientamento di dottrina e di giurisprudenza. In buona sostanza l’inerenza sussiste in ragione della tipologia di spesa (gli oneri per le visure) anche se gli oneri sostenuti dal notaio non dovessero essere stati addebitati al committente.

17 giugno 2016

Nicola Forte