Niente IRAP per il professionista con segretaria – parte l'iter per i rimborsi

Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l’Irap: le motivazioni della Cassazione che hanno portato a tale estensione dell’esclusione dal pagamento dell’IRAP

irap-immagineIl professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l’Irap.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, che adesso apre le porte ai rimborsi dell’imposta non dovuta dai contribuenti interessati e dovrebbe porre fine ai dubbi interpretativi su una delle più discusse imposte.

Per gli anni passati, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento, anche se, per il periodo d’imposta 2014, si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il 30 settembre 2016.

Dunque, il professionista con un solo dipendente come, ad esempio, la segretaria o un collaboratore. non deve pagare l’Irap, e chi ha già pagato negli anni passati ha diritto al rimborso.

La sentenza interessa particolarmente i professionisti ma anche le imprese in forma individuale, consentendo di avere maggiori certezze in merito ai soggetti cui spetta l’esenzione. La pronuncia non potrà non avere effetti positivi per i contribuenti alle prese con il contenzioso pendente presso le Commissioni Tributarie e non è da escludere che l’Agenzia delle entrate possa, abbandonando le liti in corso, emettere degli atti di rinuncia al pagamento di quanto fino ad oggi richiesto ai contribuenti.

Inoltre, si profila la possibilità delle richieste di rimborso da parte di quegli autonomi e professionisti, ivi comprese le ditte individuali, che hanno pagato negli scorsi anni solo per via dei dubbi interpretativi, pur non essendo tenuti a farlo.

La Cassazione torna di nuovo sul presupposto che fa scattare l’obbligo di versamento dell’Irap: la tanto discussa “autonoma organizzazione”; essa, secondo il mutato orientamento della Cassazione, ricorre quando:

– il contribuente sia egli stesso responsabile dell’organizzazione (a prescindere dalla forma) e non sia, invece, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superiore a un solo collaboratore con mansioni di segretaria o mansioni esecutive.

Pertanto, il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.

In pratica, per verificare se vi è il presupposto dell’autonoma organizzazione (e, quindi, l’obbligo di pagamento dell’Irap), è “necessario accertare di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”. Devono quindi esistere uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità, in modo da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.”

Un solo dipendente, con funzioni meramente esecutive (come può essere la segretaria) non potenzia la produttività, proprio per via dell’incapacità dello stesso di assumere decisioni autonome e di gestire “la produzione” anche in assenza del titolare. Diverso è il discorso nel caso di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente.

Inoltre, secondo la Corte, l’obbligo del pagamento dell’Irap scatta quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di più di un solo dipendente che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive. Quindi l’assoggettamento al tributo regionale si verifica qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteristiche (mentre dovrebbe essere possibile l’impiego di due dipendenti part time, la cui attività equivale a quella di uno a tempo pieno).

 

13 maggio 2016

Vincenzo D’Andò