Contribuenti forfettari in Unico 2016

in Unico 2016 fanno il loro esordio i nuovi contribuenti forfettari: dopo le ultime specifiche del fisco la predisposizione di Unico di tali contribuenti sarà meno semplice del previsto

Il regime forfetario disciplinato dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni (art. 1 cc. da 54 a 89) è ben più complicato rispetto al regime dei minimi. Infatti, se da una parte i professionisti e gli imprenditori individuali possono fruire dell’esonero dagli obblighi di registrazione, il Modello Unico 2016 richiede una serie di informazioni supplementari.

La prima indicazione (e complicazione) si desume dal comma 69. Preliminarmente la disposizione citata prevede che i contribuenti forfetari “non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte…; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.

Presumibilmente l’adempimento è stato previsto per finalità di controllo. Infatti, non essendo obbligati i contribuenti forfetari alla presentazione del modello 770, l’indicazione del codice fiscale del percipiente potrebbe essere utilizzatA per effettuare un controllo incrociato. In buona sostanza si vuole rendere possibile una verifica riscontrando se il percipiente ha dichiarato i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto.

Il successivo comma 73 prevede che “Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”.

I contribuenti che si sono avvalsi del predetto regime forfetario risultano obbligati alla compilazione dei righi da RS371 a RS381 del Modello Unico 2016. I dati da indicare hanno diversa natura. Ad esempio devono essere indicate le giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti anche se in tale ipotesi, per permanere nel regime forfetario, il costo sostenuto non deve essere superiore a 5.000 euro lordi. Deve essere altresì indicato il numero di mezzi di trasporto posseduti ed impiegati per l’esercizio dell’attività alla data di chiusura del periodo di imposta.

Con riferimento alle indicazioni sopra riportate non sarà necessario effettuare alcuna registrazione contabile essendo i relativi dati reperibili in maniera relativamente agevole.

In alcuni casi le informazioni richieste sono di tipo contabile. Ad esempio deve essere indicato nel Modello Unico il costo sostenuto per l’acquisto delle materie prime, semilavorati e merci. Devono essere altresì indicati i costi per i servizi strettamente correlati alla produzione di ricavi e i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali i canoni di locazione finanziaria, di noleggio e di affitto di azienda. L’indicazione è obbligatoria anche con riferimento all’ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di carburante.

L’indicazione dei predetti dati rischia di vanificare l’esonero dall’obbligo di registrazione. Presumibilmente le informazioni saranno utilizzate per finalità di controllo, ma si tratta di un adempimento completamente nuovo rispetto al regime dei minimi. Il contribuente dovrà valutare se sarà più conveniente procedere comunque alla registrazione contabile delle fatture e dei documenti di costo ricevuti. Ciò al fine di rendere possibile l’operazione di trasferimento automatico dei dati contabili oggetto di registrazione ai fini della compilazione del Modello Unico con l’ausilio di un apposito software.

Non sono neppure chiari i criteri da seguire per la compilazione del prospetto. Ad esempio le istruzioni non forniscono alcuna indicazione sui criteri da seguire per la determinazione del costo relativo al carburante. Il dato da indicare sembrerebbe riguardare il costo sostenuto complessivamente nel periodo di imposta senza tenere in considerazione i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR.

4 aprile 2016

Nicola Forte