Maxiammortamento 140% e beni inferiori a 516,46 euro

è possibile fruire del maxi ammortamento previsto dalla Legge di stabilita del 2016 anche per i beni strumentali il cui costo non e superiore a 516,46 euro

forte-immagineE’ possibile fruire del maxi ammortamento previsto dalla legge di stabilita del 2016 anche per i beni strumentali il cui costo non e superiore a 516,46 euro. Il chiarimento e’ stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2016. L’ Amministrazione finanziaria ha poi chiarito che al fine di verificare il mancato superamento del predetto limite di 516,46 euro, quindi fruire della deduzione del costo in un’unica soluzione, è irrilevante la maggiorazione del 40 per cento valida ai soli fini fiscali.

Occorre però comprendere quale sia il criterio di contabilizzazione del costo sostenuto per l’acquisto dei predetti beni e quali siano le modalità di esposizione in bilancio. Lo scorso anno non era facile conciliare la normativa civilistica con quella fiscale stante l’applicazione del principio di derivazione del TUIR previsto dall’art. 83. Pertanto, il riconoscimento fiscale dei costi sostenuti dall’impresa era (e lo è ancora oggi) subordinato al transito degli stessi per il conto economico. Le variazioni in aumento e in diminuzione dell’imponibile fiscale trovano applicazione solo allorquando siano obbligatorie secondo quanto previsto dal TUIR.

Oggi, anche alla luce delle modifiche previste dal Decreto legislativo n. 139 del 2015, la portata del problema relativo alla contabilizzazione risulta in parte ridimensionato. Nell’ipotesi in cui l’impresa ritenesse che la vita economica del bene, il cui costo e’ inferiore a 516,46 euro, fosse superiore all’esercizio, imputando al conto economico una quota di ammortamento, si perderà il beneficio fiscale consistente nella deduzione del costo in un’unica soluzione. Ciò per effetto, come ricordato, dell’applicazione del principio di derivazione. Non sarà possibile operare in via extra contabile con un’apposita variazione in diminuzione dell’imponibile fiscale nel quadro RF del Modello Unico 2016.

Viceversa per i beni di modesta entità, laddove la vita utile economica fosse limitata ad un solo esercizio, la soluzione più agevole consiste nell’imputazione diretta del costo al conto economico. L’iscrizione dell’onere tra i costi del conto economico è tollerata dal principio contabile n. 16, par. 3, del 2005 per le sole immobilizzazioni di modesta entità.

Dal 1 gennaio 2016 queste difficoltà sembrano essere definitivamente superate. Il testo novellato dell’art. 2423 del codice civile, modificato dal Decreto legislativo n. 139 del 2015, introduce il principio di rilevanza che deroga agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro inosservanza non interferisce sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (articolo 2423, comma 4 del c.c.)

In buona sostanza il fatto che l’immobilizzazione non sia iscritta nell’attivo di bilancio, anche in considerazione della modesta entità del cespite, non impedisce all’impresa di fornire comunque una rappresentazionevera del bilancio. Tale principio di fatto rafforza la correttezza del principio contabile n. 16 essendo tollerata l’iscrizione del costo (dei beni di modesta entità) direttamente nel conto economico.

A questo punto, come già anticipato, sarà possibile fruire non solo della deduzione del costo in un’unica soluzione, ma anche della maggiore deduzione, pari al 40 per cento dell’onere, prevista dalla legge di Stabilita del 2016.

 

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29 marzo 2016

Nicola Forte