La presentazione del 730 senza sostituto d'imposta

un contribuente che apre la partita Iva nel 2016 può presentare il 730 senza sostituto per anno d’imposta per l’anno 2015?

Quesito

Buongiorno, un contribuente apre la partita Iva nel 2016 può fare 730 senza sostituto per anno d’imposta 2015?

Risposta

La risposta al quesito si rinviene nelle istruzioni al Modello 730/16. Per poter accedere alla compilazione del modello 730 il contribuente deve possedere specifici requisiti che devono valere sia per il 2015 che per il 2016.

Ecco chi può presentare il modello 730 (requisiti 2016).

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2016 sono:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

persone impegnate in lavori socialmente utili;

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;

a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giugno dell’anno 2016;

lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, c. 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Requisiti 2015

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

  • redditi dei terreni e dei fabbricati;

  • redditi di capitale;

  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello Unico, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2016 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

nel 2015 hanno percepito:

redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società

residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

nel 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);

devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);

utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;

devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Si ritiene pertanto che se il contribuente nel corso del 2015 ha conseguito redditi di lavoro dipendente ma nel corso del 2016 è invece in possesso di redditi di lavoro autonomo e o d’impresa in presenza di partita IVA non possa presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730/16. Allo stesso modo nel 2017 non potrà comunque presentare il modello 730 in quanto nel corso del 2016 ha posseduto per almeno 1 giorno la partita IVA.

La preclusione non si applica agli agricoltori esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

1 marzo 2016

Marco Giorgetti