Il problema della tracciabilità dei voucher

secondo le novità in arrivo, le imprese committenti dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore, e inoltre la data, il luogo e la durata della prestazione: tali novità appaiono però come un ulteriore appesantimento burocratico e non un adempimento di contrasto al lavoro nero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22 marzo 2016, ha pubblicato un comunicato stampa in materia di Lavoro Accessorio.

Il Ministero evidenzia un proprio intervento, all’interno del primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act, per rendere pienamente tracciabili i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio al fine di evitare un presunto uso distorto di questa tipologia contrattuale e di impedire comportamenti abusivi.

In particolare, le imprese committenti pare che dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore, e inoltre la data, il luogo e la durata della prestazione.

Forse al Ministero sfugge che il codice fiscale del lavoratore, la data e il luogo della prestazione, sono informazioni che vengono già preventivamente comunicate con modalità telematiche. Nessuna innovazione da questo punto di vista. Solo l’obbligo di comunicazione del nominativo (peraltro non un rilevante passo avanti!) e l’indicazione dell’effettivo orario di lavoro, sono le novità di questo intervento.

Pur condividendo l’intento del Ministero di contrastare ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti idonei ad un indebito ed illegale sfruttamento del lavoro e ad alterare una corretta concorrenza tra le imprese, è inevitabile esprimere numerose perplessità sulla portata di detto annunciato intervento.

Il correttivo, così come anticipato, con ogni probabilità non servirà affatto a contrastare gli illeciti, ma produrrà il solo effetto di aumentare il lavoro sommerso, con ulteriori svantaggi sia per i lavoratori che per le imprese.

L’obbligo di comunicare l’orario di inizio e l’orario di fine della prestazione appare eccessivamente rigido, poco conforme alla natura stessa del lavoro accessorio occasionale e rischia di produrre effetti esattamente contrari rispetto a quelli prospettati dal Ministero, ancora una volta disattendendo quanto indicato dalla Legge Delega 183/2014 che identifica le prestazioni di lavoro accessorio nelle attività discontinue ed occasionali e fatto salvo solo la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

E’ lecito domandarsi quali saranno le conseguenze per le imprese qualora un lavoratore venga trovato oltre l’orario comunicato telematicamente, tenuto conto che, nel sistema economico attuale, è pressochè impossibile, considerata la volatilità della domanda diquasi ogni bene o servizio, pianificare con precisione cronometrica (come pare richiedere il Ministero), gli orari di utilizzo della prestazione.

Auspichiamo che nel decreto correttivo venga prevista la possibilità di prorogare la prestazione -ad esempio con un semplice sms- acquistando solo successivamente gli ulteriori voucher.

Inoltre è indispensabile stabilire congrui limiti di tolleranza e la possibilità per le imprese committenti di sanare l’uso improprio dei voucher senza incorrere nella maxi sanzione per lavoro nero prevista dal D.Lgs. 151/2015 o addirittura nella sospensione dell’attività imprenditoriale di cui al D.Lgs. 81/08, sanzioni queste che appaiono violare apertamente il consolidato principio di proporzionalità.

25 marzo 2016

Gruppo ODCEC Area Lavoro